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304 Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti - Dlgs 14/2019 -Art. 200 (per l'impresa) Effetti del provvedimento di liquidazione Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 304 Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 200 (per l'impresa) Effetti del provvedimento di liquidazione Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 304 Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165.

2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.


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