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278 Oggetto e ambito di applicazione - Dlgs 14/2019 -Art. 142 (Esdebitazione). legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Art. 278 Oggetto e ambito di applicazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 142 (Esdebitazione). legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Capo X Esdebitazione

Sezione I Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

Art. 278 Oggetto e ambito di applicazione

1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.

4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.

5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonchè degli obbligati in via di regresso.

7. Restano esclusi dall'esdebitazione:

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonchè le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

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Art. 278 Oggetto e ambito di applicazione (1)

1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura «di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata» concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.

2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.

«4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.»

4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l'apertura di una procedura liquidatoria.

5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.

7. Restano esclusi dall'esdebitazione:

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 30 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 278 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole «concorsuale che prevede la liquidazione dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata»;

il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.».


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