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218 Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi - Dlgs 14/2019 -Art. 108-ter (Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi). Regio Decreto 16 marzo 1942,

Art. 218 Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 108-ter (Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 218 Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi

1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.

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Art. 218 Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi

1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.


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