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195 Inventario - Dlgs 14/2019 -Art. 87 (Inventario). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 

Art. 195 Inventario - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 87 (Inventario). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 

Articolo vigente     |red

Art. 195 Inventario

1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.

2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.

3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

4. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.


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