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194 Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione - Dlgs 14/2019 -Art. 86 (Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 194 Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 86 (Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 194 Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

1. Devono essere consegnati al curatore:

a) il denaro contante;

b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;

c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.

2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.

3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.


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