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187 Contratto di assicurazione - Dlgs 14/2019 -Art. 82 (Contratto di assicurazione) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 187 Contratto di assicurazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 82 (Contratto di assicurazione) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 187 Contratto di assicurazione

1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l'articolo 172, salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.

2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell'assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.


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