Skip to main content

179 Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Dlgs 14/2019 -Art. 74 (Contratti ad esecuzione continuata o periodica) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 179 Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 74 (Contratti ad esecuzione continuata o periodica) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 179 Contratti ad esecuzione continuata o periodica

1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Il creditore può chiedere l'ammissione al passivo del prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.


Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello