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169 Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto - Dlgs 14/2019 -Art. 69 (Atti compiuti tra i coniugi). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 169 Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 69 (Atti compiuti tra i coniugi). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 169 Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto

1. Gli atti previsti dall'articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.


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