Skip to main content

162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia - Dlgs 14/2019 -Art. 63 (Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 63 (Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia

1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.


Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello