Concordato preventivo - Spossessamene attenuato – Cass. n. 3850/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Spossessamene attenuato - Conseguenze - Pignoramento presso terzi - Pagamento del "debitor debitoris" - Ammissibilità - Condizioni.
Nel concordato preventivo, ove non trova applicazione il cd. "spossessamelo"previsto in ambito fallimentare dagli artt. 42 e 43 l.fall., con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, è legittimo — salvo non ricorra l'ipotesi di frode di cui all'art. 173 l.fall. — il pagamento effettuato dal "debitor debitoris" in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 533 c.p.c. sia anch'essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3850 del 15/02/2021 (Rv. 660568 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_106, Cod_Proc_Civ_art_533 …...
Fallimento di una delle parti – Cass. n. 3630/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Fallimento di una delle parti - Interruzione del processo - Esclusione - Curatore del fallimento - Legittimazione a stare in giudizio in luogo fallito - Esclusione.
Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio di Cassazione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all'art. 302 c.p.c. (il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3630 del 12/02/2021 (Rv. 660567 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_143, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300 , Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente – Cass. n. 22047/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo. Procedimento civile - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente - Interruzione del giudizio - Interesse del fallito alla riassunzione - Sussistenza - Fattispecie.
In caso di interruzione per intervenuto fallimento dell’opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato "in bonis". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello di conferma della pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo riassunta dal debitore dichiarato fallito).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22047 del 13/10/2020 (Rv. 658984 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_653, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_151
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2020 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4795 del 24/02/2020 (Rv. 657023 - 01)Mandato alle liti - Fallimento del cliente - Pendenza del giudizio in cassazione - Scioglimento del rapporto - Sussistenza - Prosecuzione del processo - Irrilevanza.
Per effetto della dichiarazione di fallimento del cliente il mandato difensivo si scioglie immediatamente, anche nel caso in cui esso sia relativo ad un procedimento pendente in Cassazione, non trovando applicazione il principio dell'ultrattività del mandato sol perché l'apertura del fallimento non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità, fondandosi la mancata interruzione esclusivamente sull'impulso d'ufficio che lo caratterizza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4795 del 24/02/2020 (Rv. 657023 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_183, Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143, Cod_Proc_Civ_ art_300
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
FALLIMENTO
PASSIVITA' FALLIMENTARI
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 2990 del 07/02/2020 (Rv. 656647 - 01)Domanda di risoluzione contrattuale - Azione promossa prima del fallimento della parte convenuta - Pretese esclusive di carattere restitutorio o risarcitorio - Ricorso al procedimento di insinuazione al passivo - Necessità - Pretese estranee alla partecipazione al concorso - Proseguibilità con il rito ordinario - Ammissibilità - Fondamento.
in materia di fallimento, 'art_ 72, comma 5, secondo periodo l. fall. postula - anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi agli artt. 24 e 52 l.fall., nonché del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo - che la domanda di risoluzione proposta prima della declaratoria fallimentare, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede concorsuale, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. l.fall.; deve parimenti essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione, non essendo applicabile in via analogica l'istituto dell'ammissione con riserva ai sensi dell'art_ 96, n. 1 e n. 3, l.fall., né potendosi disporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art_ 295 c.p.c., in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria. Viceversa, la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte "in bonis" dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi) è procedibile in sede di cognizione ordinaria, dopo l'interruzione del processo ex art_ 43 l.fall. e la sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 2990 del 07/02/2020 (Rv. 656647 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_032, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_204, Cod_Proc_Civ_ art_295
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
FALLIMENTO
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Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacita' processuale di una delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33157 del 16/12/2019 (Rv. 656302 - 01)Interruzione del processo ex art. 43 l. fall. - Conoscenza del fallimento acquisita in un determinato giudizio - Idoneità ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione di altro giudizio - Esclusione - Identità di difensori - Irrilevanza - Ragioni.
In caso di interruzione automatica del processo ex art. 43, comma 3, l. fall., la conoscenza del fallimento di una parte che il procuratore di altra parte, non colpita dall'evento interruttivo, abbia acquisito in un determinato giudizio non è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione di altra causa, ancorché le parti siano assistite, in entrambi i processi, dagli stessi procuratori. Diversamente, infatti, si attribuirebbe all'avvocato una sorta di "rappresentanza generale" della parte che gli ha affidato uno o più mandati "ad litem", contraddistinta da un'ampiezza non direttamente correlata con l'oggetto dei singoli giudizi per i quali il professionista sia stato officiato e, dunque, potenzialmente esulante dai confini dei mandati defensionali che il cliente aveva inteso conferire all'avvocato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33157 del 16/12/2019 (Rv. 656302 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - attribuzioni - ausiliari - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22385 del 06/09/2019 (Rv. 655289 - 02)Contratti bancari - Nullità del contratto per vizio di forma - Potere di eccezione del curatore - Sussistenza - Fondamento.
Il curatore fallimentare è legittimato a far valere la nullità del contratto bancario non redatto per iscritto, in violazione dell'art. 117, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, perché il curatore ha la gestione del patrimonio fallimentare e la sua posizione di terzietà rispetto al fallito è prevista per assicurare una maggiore protezione della massa dei creditori, come confermato dall'art. 119, comma 4, del d.lgs. citato, che riconosce al curatore, in quanto soggetto che subentra nell'amministrazione dei beni del fallito, il diritto ad ottenere la documentazione inerente i rapporti bancari intrattenuti dal fallito con l'istituto di credito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22385 del 06/09/2019 (Rv. 655289 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_128, Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_142 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12264 del 09/05/2019 (Rv. 653781 - 01)Legittimazione processuale del fallito - Spossessamelo fallimentare - Coincidenza - Fondo patrimoniale - Acquisizione al fallimento - Esclusione - Revocatoria ordinaria del fondo - Legittimazione processuale del fallito - Sussistenza.
Sebbene, ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, la perdita della legittimazione processuale del fallito coincida con l'ambito dello spossessamento fallimentare, poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento (trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori), permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore-fallito, sicchè sussiste la legittimazione processuale di quest'ultimo nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12264 del 09/05/2019 (Rv. 653781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0167, Cod_ Civ_art_0168, Cod_Civ_art_2901, Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_146 …...
Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento – notifica - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6626 del 07/03/2019 (Rv. 653313 - 01)Società a ristretta base sociale - Fallimento - Notifica ai soci - Necessità - Fondamento.
In tema di società di capitali a ristretta base societaria, l'avviso di accertamento, se inerente a crediti i cui presupposti siano sorti prima della dichiarazione di fallimento (o nel periodo di imposta nel quale tale dichiarazione è intervenuta), deve essere notificato non solo al curatore ma anche ai singoli soci, i quali, in quanto percettori di reddito da capitale sono soggetti passivi del rapporto tributario ed hanno quindi la possibilità, anche dopo il fallimento della società, di impugnare l'atto impositivo emesso nei propri confronti.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6626 del 07/03/2019 (Rv. 653313 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2263, Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_143, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160 …...
143 Rapporti processuali - Dlgs 14/2019 -Art. 42 (Beni del fallito) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 143 Rapporti processuali - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 42 (Beni del fallito) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 143 Rapporti processuali
1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.
2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.
3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 43 (Rapporti processuali) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.
L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.
Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonchè le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.
------------AGGIORNAMENTO
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
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Comodato - estinzione - richiesta del comodante - sopravvenuto bisogno della cosa comodata - Cass. n. 27938/2018Comodato per uso abitativo a tempo determinato - Fallimento del comodante - Diritto del curatore alla restituzione immediata del bene - Sussiste - Fondamento.
In tema di comodato di immobile per uso abitativo a tempo determinato, il fallimento del comodante dopo la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., genera l'obbligo del comodatario di restituire il bene immediatamente al curatore, avuto riguardo alla sua necessità di procedere alla liquidazione del cespite libero da persone e cose, per il migliore soddisfacimento dei creditori concorsuali (principio enunciato dalla S.C. nell'interesse della legge).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27938 del 31/10/2018 (Rv. 651330 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1809, Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172
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Procedimento civile - interruzione del processo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25603 del 12/10/2018 (Rv. 650770 - 01)Chiusura del fallimento - Effetti processuali - Procedimenti pendenti - Subentro del fallito tornato "in bonis" - Configurabilità - Sussistenza - Giudizio di cassazione - Applicabilità del principio - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento civile, la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore, determinando il subentrare dello stesso fallito tornato "in bonis" al curatore nei procedimenti pendenti all'atto della chiusura; tale principio, peraltro, non vale per il giudizio di cassazione, che è caratterizzato dall'impulso d'ufficio ed al quale non sono perciò applicabili le norme di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c., sicché non è consentito il deposito ai sensi dell'art. 372 c.p.c. di documenti attestanti la chiusura del fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25603 del 12/10/2018 (Rv. 650770 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_142, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_372 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16443 del 21/06/2018 (Rv. 649397 - 01)Giudice del lavoro - Giudice fallimentare - Ambito della cognizione – Indennità risarcitoria ex art. 18 st. lav. - Riparto - Criteri.
In tema di indennità risarcitoria ex art. 18 st.lav., come novellato dall'art. 1, comma 42, della l. 92 del 2012, qualora risulti l'interesse del lavoratore all'accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria bensì alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento dell'entità dell'indennità risarcitoria.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16443 del 21/06/2018 (Rv. 649397 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_200 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12854 del 23/05/2018 (Rv. 648887 - 01)Accertamento tributario – Impugnazione - Legittimazione straordinaria all’impugnazione del fallito – Conseguimento di esito favorevole – Utilizzabilità del risultato da parte del curatore – Modalità.
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento In genere.
Il contribuente fallito è legittimato ad impugnare l'accertamento tributario, nell'inerzia degli organi fallimentari, e, nel caso di esito favorevole dell'azione promossa, il curatore può eccepire il relativo giudicato, limitando in tal modo la pretesa del concessionario, insinuatosi al passivo per il recupero dell'intero credito tributario contestato, che dovrà essere ammesso al passivo nei limiti della minor somma acclarata in via definitiva in sede contenziosa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12854 del 23/05/2018 (Rv. 648887 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_200, Cod_Proc_Civ_art_300 …...