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121 Presupposti della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 121 Presupposti della liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente     |red

Art. 121 Presupposti della liquidazione giudiziale

1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.


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