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021 Conclusione del procedimento

Art. 21 Conclusione del procedimento - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 21 - Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative.

1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.

2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonchè dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.

5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 19, comma 6.

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Art. 21 Conclusione del procedimento (1)

1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane «uno stato» una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni.

2. Il debitore può utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.

3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato.

4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.

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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 4 Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 

3. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «una situazione» è sostituita dalla seguente: «uno stato».

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CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

PROCEDURE DI ALLERTA

COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI