Concordato preventivo - Spossessamene attenuato – Cass. n. 3850/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Spossessamene attenuato - Conseguenze - Pignoramento presso terzi - Pagamento del "debitor debitoris" - Ammissibilità - Condizioni.
Nel concordato preventivo, ove non trova applicazione il cd. "spossessamelo"previsto in ambito fallimentare dagli artt. 42 e 43 l.fall., con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, è legittimo — salvo non ricorra l'ipotesi di frode di cui all'art. 173 l.fall. — il pagamento effettuato dal "debitor debitoris" in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 533 c.p.c. sia anch'essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3850 del 15/02/2021 (Rv. 660568 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_106, Cod_Proc_Civ_art_533 …...
Interruzione del processo - Perdita della capacita' processuale di una delle parti -Cass.n. 25859/2020Procedimento civile - Interruzione del processo - Perdita della capacita' processuale di una delle parti - Interruzione del processo ex art. 43 l.fall. - Conoscenza del fallimento acquisita dal procuratore costituito per una pluralità di parti - Idoneità ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione per tutte le parti assistite - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
In tema di interruzione "automatica" del processo ex art. 43, comma 3, l.fall., la conoscenza del fallimento da parte del procuratore di più parti è produttiva del medesimo effetto conoscitivo legale (rilevante ai fini del decorso del termine perentorio ex art. 305 c.p.c.) anche nei confronti delle altre parti del medesimo processo rappresentate da quello stesso difensore, unico destinatario esclusivamente legittimato a ricevere la notizia dell'evento interruttivo con riferimento al giudizio nel quale quest'ultimo è destinato ad esplicare efficacia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che, in base alla prova della conoscenza legale dell'evento interruttivo da parte dal procuratore della società attrice fallita, aveva individuato identica data di decorrenza del termine perentorio per la riassunzione anche con riguardo alla posizione dell'interventore "ad adiuvandum", socio unico della fallita, assistito nel medesimo giudizio dallo stesso difensore).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25859 del 16/11/2020 (Rv. 659587 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_305, (Legge Falliment. art. 43 = Dlgs_14_2019_art_005)
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Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Dichiarazione di fallimento – Cass. n. 23474/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Dichiarazione di fallimento dell'ingiunto in pendenza del giudizio di opposizione - Opponibilità alla curatela del decreto - Esclusione - Fondamento.
Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell’opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell’ipoteca giudiziaria iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23474 del 27/10/2020 (Rv. 659536 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_204, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_655
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Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente – Cass. n. 22047/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo. Procedimento civile - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente - Interruzione del giudizio - Interesse del fallito alla riassunzione - Sussistenza - Fattispecie.
In caso di interruzione per intervenuto fallimento dell’opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato "in bonis". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello di conferma della pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo riassunta dal debitore dichiarato fallito).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22047 del 13/10/2020 (Rv. 658984 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_653, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_151
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Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Cass. n. 13862/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria ordinaria - Pendenza del relativo giudizio - Fallimento sopravvenuto - Subentro del curatore - Legittimità - Conseguenze - Creditore originario - Legittimazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento di questi, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, con conseguente improcedibilità della domanda dallo stesso proposta, salva la dimostrazione dell'inerzia degli organi della procedura in relazione al diritto azionato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13862 del 06/07/2020 (Rv. 658304 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1965, (Legge Falliment. art. 43= Dlgs_14_2019_art_005), (Legge Falliment. art. 51= Dlgs_14_2019_art_150) , (Legge Falliment. art. 66 = Dlgs_14_2019_art_165)
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4795 del 24/02/2020 (Rv. 657023 - 01)Mandato alle liti - Fallimento del cliente - Pendenza del giudizio in cassazione - Scioglimento del rapporto - Sussistenza - Prosecuzione del processo - Irrilevanza.
Per effetto della dichiarazione di fallimento del cliente il mandato difensivo si scioglie immediatamente, anche nel caso in cui esso sia relativo ad un procedimento pendente in Cassazione, non trovando applicazione il principio dell'ultrattività del mandato sol perché l'apertura del fallimento non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità, fondandosi la mancata interruzione esclusivamente sull'impulso d'ufficio che lo caratterizza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4795 del 24/02/2020 (Rv. 657023 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_183, Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143, Cod_Proc_Civ_ art_300
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
FALLIMENTO
PASSIVITA' FALLIMENTARI
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 2990 del 07/02/2020 (Rv. 656647 - 01)Domanda di risoluzione contrattuale - Azione promossa prima del fallimento della parte convenuta - Pretese esclusive di carattere restitutorio o risarcitorio - Ricorso al procedimento di insinuazione al passivo - Necessità - Pretese estranee alla partecipazione al concorso - Proseguibilità con il rito ordinario - Ammissibilità - Fondamento.
in materia di fallimento, 'art_ 72, comma 5, secondo periodo l. fall. postula - anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi agli artt. 24 e 52 l.fall., nonché del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo - che la domanda di risoluzione proposta prima della declaratoria fallimentare, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede concorsuale, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. l.fall.; deve parimenti essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione, non essendo applicabile in via analogica l'istituto dell'ammissione con riserva ai sensi dell'art_ 96, n. 1 e n. 3, l.fall., né potendosi disporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art_ 295 c.p.c., in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria. Viceversa, la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte "in bonis" dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi) è procedibile in sede di cognizione ordinaria, dopo l'interruzione del processo ex art_ 43 l.fall. e la sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 2990 del 07/02/2020 (Rv. 656647 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_032, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_204, Cod_Proc_Civ_ art_295
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
FALLIMENTO
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Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacita' processuale di una delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33157 del 16/12/2019 (Rv. 656302 - 01)Interruzione del processo ex art. 43 l. fall. - Conoscenza del fallimento acquisita in un determinato giudizio - Idoneità ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione di altro giudizio - Esclusione - Identità di difensori - Irrilevanza - Ragioni.
In caso di interruzione automatica del processo ex art. 43, comma 3, l. fall., la conoscenza del fallimento di una parte che il procuratore di altra parte, non colpita dall'evento interruttivo, abbia acquisito in un determinato giudizio non è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione di altra causa, ancorché le parti siano assistite, in entrambi i processi, dagli stessi procuratori. Diversamente, infatti, si attribuirebbe all'avvocato una sorta di "rappresentanza generale" della parte che gli ha affidato uno o più mandati "ad litem", contraddistinta da un'ampiezza non direttamente correlata con l'oggetto dei singoli giudizi per i quali il professionista sia stato officiato e, dunque, potenzialmente esulante dai confini dei mandati defensionali che il cliente aveva inteso conferire all'avvocato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33157 del 16/12/2019 (Rv. 656302 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30446 del 21/11/2019 (Rv. 656271 - 01)Domanda di adempimento dell'obbligazione del terzo nei confronti dell'imprenditore poi fallito - Subentro del curatore nella posizione sostanziale e processuale del fallito - Conseguenze - Eccezioni proponibili dal terzo.
Il curatore fallimentare che proponga una domanda di adempimento dell'obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento esercita un'azione già esistente nel patrimonio del fallito, subentrando, conseguentemente, nella stessa posizione sostanziale e processuale di quest'ultimo, indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi; ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui agli artt. 2704 ss. c.c. e senza che sia di ostacolo l'art. 2709 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30446 del 21/11/2019 (Rv. 656271 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Cod_Civ_art_2709, Dlgs_14_2019_art_005 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12264 del 09/05/2019 (Rv. 653781 - 01)Legittimazione processuale del fallito - Spossessamelo fallimentare - Coincidenza - Fondo patrimoniale - Acquisizione al fallimento - Esclusione - Revocatoria ordinaria del fondo - Legittimazione processuale del fallito - Sussistenza.
Sebbene, ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, la perdita della legittimazione processuale del fallito coincida con l'ambito dello spossessamento fallimentare, poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento (trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori), permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore-fallito, sicchè sussiste la legittimazione processuale di quest'ultimo nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12264 del 09/05/2019 (Rv. 653781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0167, Cod_ Civ_art_0168, Cod_Civ_art_2901, Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_146 …...
005 Doveri e prerogative delle autorità preposteArt. 5 Doveri e prerogative delle autorità preposte - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019
Art. 5 Doveri e prerogative delle autorità preposte
1. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, ivi compresi i referenti e il personale dei relativi uffici, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
2. Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall'autorità giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere improntate a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza vigila sull'osservanza dei suddetti principi e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.
3. Le controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.
4. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, nè davanti all'autorità giudiziaria nè davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili. …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12854 del 23/05/2018 (Rv. 648887 - 01)Accertamento tributario – Impugnazione - Legittimazione straordinaria all’impugnazione del fallito – Conseguimento di esito favorevole – Utilizzabilità del risultato da parte del curatore – Modalità.
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento In genere.
Il contribuente fallito è legittimato ad impugnare l'accertamento tributario, nell'inerzia degli organi fallimentari, e, nel caso di esito favorevole dell'azione promossa, il curatore può eccepire il relativo giudicato, limitando in tal modo la pretesa del concessionario, insinuatosi al passivo per il recupero dell'intero credito tributario contestato, che dovrà essere ammesso al passivo nei limiti della minor somma acclarata in via definitiva in sede contenziosa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12854 del 23/05/2018 (Rv. 648887 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_143, Dlgs_14_2019_art_142, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_144, Dlgs_14_2019_art_200, Cod_Proc_Civ_art_300 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - rappresentanza giudiziale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9010 del 11/04/2018 (Rv. 648255 - 01)Azione ex art. 2932 cod. civ. - Fallimento del promittente venditore - Inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
L'azione esperita dal promissario acquirente ai sensi dell'art. 2932 c.c. per ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, non diviene improcedibile a seguito della dichiarazione di fallimento del promittente venditore; essa infatti non ha ad oggetto il soddisfacimento diretto ed immediato di un credito pecuniario, ed inoltre, malgrado il tenore apparente della rubrica della disposizione e la "sedes materiae", si differenzia dalle azioni esecutive individuali, onde non può configurarsi alcun profilo di inammissibilità originaria della domanda o di improcedibilità successiva della stessa ai sensi degli artt. 51 e 52 l.fall..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9010 del 11/04/2018 (Rv. 648255 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2932, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_150, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_201 …...