Conservazione della garanzia patrimoniale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19650 del 16/07/2025 (Rv. 675010 - 01)Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") -Verifica dell'eventus damni - Abbattimento del credito in corso di causa - Rilevanza - Fondamento.
In tema di revocatoria ordinaria, non ricorre l'eventus damni se la riduzione del credito, anche in corso di causa, elimina la lesione della garanzia patrimoniale posta in essere mediante l'atto dispositivo, atteso che l'interesse ad agire deve sussistere sino al momento della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19650 del 16/07/2025 (Rv. 675010 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_100 …...
Conservazione della garanzia patrimoniale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17477 del 29/06/2025 (Rv. 675126 - 01)Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - prescrizione - prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Prescrizione dell'azione revocatoria - Interruzione - Domanda giudiziale - Consegna dell’atto per la notifica - Fondamento.
L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17477 del 29/06/2025 (Rv. 675126 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2943 …...
Fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13405 del 20/05/2025 (Rv. 674687 - 01)Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Esenzioni ex art. 67, comma 3, l. fall. - Applicabilità ai casi di revocatoria ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
In tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall. per gli atti costitutivi di garanzie trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore, poiché anche in tali ipotesi è ravvisabile la medesima esigenza di non revocare una garanzia che la società aveva costituito in vista di un suo risanamento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13405 del 20/05/2025 (Rv. 674687 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2740, Cod_Civ_art_2901
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Sovraindebitamento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12395 del 10/05/2025 (Rv. 674808 - 01)Formazione stato passivo - Eccezione revocatoria ordinaria - Proponibilità da parte del liquidatore in via incidentale - Sussistenza - Fondamento.
In tema di sovraindebitamento, nell'ambito del sub-procedimento di formazione del passivo disciplinato dall'art. 14-octies della l. n. 3 del 2012, il liquidatore può sollevare in via incidentale l'eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum", atteso che l'art. 14-decies, comma 2, della l. n. 3 del 2012 (integrato dal d.l. n.137 del 2020, conv. con mod. dalla l.n.176 del 2020, applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore) riconosce al liquidatore il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12395 del 10/05/2025 (Rv. 674808 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901
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Conservazione della garanzia patrimoniale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11649 del 04/05/2025 (Rv. 674718 - 01)Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore - Eventus damni - Onere della prova - Contenuto.
In tema di azione revocatoria ordinaria promossa dalla procedura fallimentare ex art. 66 l.fall., il curatore, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare che l'atto dispositivo posto in essere dal fallito, tenuto conto della consistenza dei crediti ammessi al passivo, della preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al suo compimento e del conseguente mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, è tale da rendere oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11649 del 04/05/2025 (Rv. 674718 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2697
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Fallimento - effetti - per il fallito - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9649 del 13/04/2025 (Rv. 674665-01)Rapporti processuali - Azione revocatoria ordinaria - Fallimento della società convenuta nel corso del giudizio di merito - Omessa dichiarazione di interruzione del giudizio - Nullità relativa degli atti successivi - Parte interessata a farla valere - Curatela fallimentare - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di revocatoria ordinaria, ove la società convenuta sia dichiarata fallita nel corso del giudizio di merito, l'omessa declaratoria di interruzione del processo comporta la nullità relativa degli atti successivi che va fatta valere dalla parte interessata, da identificarsi nella curatela fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che i ricorrenti, parti diverse dalla curatela, avessero interesse a far valere la nullità).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9649 del 13/04/2025 (Rv. 674665-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300 …...
Conservazione della garanzia patrimoniale - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1898 del 27/01/2025 (Rv. 673627-01)Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") Azione revocatoria ordinaria - Atto dispositivo oneroso anteriore all’insorgenza del credito - Elemento soggettivo del debitore - Dolo specifico - Conoscenza dell'intento da parte del terzo - Necessità.
In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1898 del 27/01/2025 (Rv. 673627-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901 …...
Conservazione della garanzia patrimoniale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 31463 del 07/12/2024 (Rv. 672927-01)Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Azione revocatoria - Esperibilità nei confronti di atti posti in essere da terzi aventi causa del debitore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'azione revocatoria ordinaria non può essere esperita nei confronti di atti posti in essere da terzi aventi causa del debitore, in quanto la stessa integra un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che opera nel rapporto tra creditore e debitore e che mira a tutelare il primo dagli atti elusivi posti in essere da quest'ultimo, trovando invece eventuali atti dispositivi posti in essere da soggetti terzi la propria sanzione nel quadro della responsabilità ex art. 2043 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto revocabile il contratto di locazione ultranovennale posto in essere dal terzo, avente causa dall'avente causa del debitore).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 31463 del 07/12/2024 (Rv. 672927-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2043 …...
Promessa di vendita - responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13265 del 14/05/2024 (Rv. 671457-02)Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Azione revocatoria ordinaria - Contratto definitivo con electio amici ex art. 1401 c.c. - Revocabilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di azione revocatoria ordinaria del contratto di compravendita per persona da nominare, la verifica dello stato soggettivo del terzo, ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 2, ultima parte, c.c., va effettuata, in via di priorità, con riferimento alla posizione dello stipulante in occasione della conclusione del contratto preliminare contenente la riserva di "electio amici", mentre il controllo dello stato soggettivo del terzo nominato va effettuata solo nell'ipotesi in cui il primo giudizio nei confronti dello stipulante abbia dato esito negativo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in una fattispecie relativa ad un immobile oggetto di pignoramento trascritto anteriormente alla trascrizione del contratto definitivo, ma posteriormente a quella del preliminare, aveva esclusivamente e direttamente indagato lo stato soggettivo del terzo nominato, senza previamente verificare quello dello stipulante al momento della conclusione del contratto preliminare).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13265 del 14/05/2024 (Rv. 671457-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1391, Cod_Civ_art_1401, Cod_Civ_art_1404 …...
Conservazione della garanzia patrimoniale revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13265 del 14/05/2024 (Rv. 671457-01)Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium - fraudis et scientia damni") - Atti di disposizione anteriori all'insorgenza del credito - "Partecipatio fraudis" del terzo acquirente - Accertamento - Criteri - Prova - Presunzioni - Ammissibilità - Apprezzamento riservato al giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
In tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al "consilium fraudis" del debitore, la "participatio fraudis" del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13265 del 14/05/2024 (Rv. 671457-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2901 …...
Conservazione della garanzia patrimoniale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7393 del 19/03/2024 (Rv. 670460-01)Litisconsorzio - spese giudiziali civili - condanna alle spese - impugnazioni civili - appello - Azione revocatoria ordinaria - Appello - Proposizione da parte del terzo acquirente - Rigetto del gravame - Condanna del debitore alienante contumace in appello in solido con l'appellante - Esclusione - Fondamento.
In tema di azione revocatoria ordinaria, il debitore alienante - rimasto contumace nel processo d'appello, poi respinto, proposto solo dal terzo acquirente - non può essere condannato alla rifusione delle spese in solido con l'appellante, non avendo in alcun modo dato causa al protrarsi del giudizio, né contribuito o concorso a gravare, in tale grado, il creditore vittorioso.Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7393 del 19/03/2024 (Rv. 670460-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7201 del 18/03/2024 (Rv. 670439-01)Azione revocatoria ordinaria - Commissario liquidatore - Assimilabilità al curatore fallimentare - Conseguenze in tema di azione revocatoria ordinaria - Sussistenza dell'eventus damni - Onere della prova - Requisiti - Pluralità di elementi - Ricorrenza complessiva - Necessità - Scientia damni - Consapevolezza di tali elementi da parte del terzo.
Il commissario liquidatore è assimilabile, per natura e funzioni, al curatore fallimentare e, come questo, nell'azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla società posta in liquidazione, ha l'onere di provare a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo, b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; conseguentemente, la sussistenza dell'eventus damni può ritenersi dimostrata solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre i predetti elementi emerge che, per effetto dell'atto pregiudizievole, è divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito (in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori) e il requisito soggettivo della scientia damni va ravvisato nella consapevolezza di tali elementi da parte del terzo convenuto in revocatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7201 del 18/03/2024 (Rv. 670439-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2697 …...
Conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5825 del 05/03/2024 (Rv. 670487-01)Rapporti con la simulazione - Rapporti tra azione revocatoria e azione di simulazione - Incompatibilità e alternatività - conseguenze in punto di giudicato - Fattispecie.
L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in forma alternativa tra loro o, anche, in via subordinata, nello stesso giudizio o in giudizi differenti, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra; ove le ragioni fatte valere in via di azione o eccezione, in via diretta o quali premesse della pretesa e del relativo accertamento rispetto ad una delle due domande, siano coperte dal giudicato, di esse è precluso ogni ulteriore esame, anche nel caso in cui il successivo giudizio pendente tra le medesime parti abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile la domanda volta ad ottenere la declaratoria di simulazione assoluta di un atto di compravendita già dichiarato inefficace, con sentenza irrevocabile, nel giudizio revocatorio pendente tra le stesse parti nell'ambito di una controversia connessa, ma priva di stretta interdipendenza).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5825 del 05/03/2024 (Rv. 670487-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2909 …...
Conservazione della garanzia patrimoniale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3462 del 07/02/2024 (Rv. 670263-02)Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Atto costitutivo di garanzia personale - Revocazione ordinaria - Ammissibilità - Ragioni.
L'atto costitutivo di una garanzia personale (nella specie, una fideiussione) è impugnabile con azione revocatoria ordinaria, in quanto, derivandone l'assunzione di un'obbligazione, si risolve in un atto dispositivo nei termini di cui all'art. 2901 c.c., tenuto conto del fatto che l'azione in parola risponde alla funzione di tutelare l'interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale generica contro qualunque atto che determini o semplicemente aggravi il pericolo della sua insufficienza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3462 del 07/02/2024 (Rv. 670263-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901 …...
Famiglia - matrimonio Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34872 del 13/12/2023 (Rv. 669620 - 01)Rapporti patrimoniali tra coniugi - fondo patrimoniale - esecuzione sui beni e frutti - Fondo patrimoniale - Creditori - Esecuzione sui beni del fondo - Distinzione tra chi conosceva e chi ignorava l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia - Rilevanza - Conseguenze - Possibilità di esercitare l'azione revocatoria - Sussistenza.
In tema di fondo patrimoniale, ai fini dell'esecuzione sui beni che lo compongono, i creditori vanno distinti in base alla loro condizione soggettiva al momento dell'insorgenza dell'obbligo, tra coloro che ignoravano l'estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia, ai quali è riservata ex art. 170 c.c. la garanzia generica sui beni attributi al fondo, e coloro che, viceversa, conoscevano tale estraneità, ai quali ultimi è preclusa la possibilità di agire in executivis sui beni del fondo e sui relativi frutti, pur restando ferma la loro facoltà, al pari di tutti gli altri creditori, di proporre azione revocatoria avverso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, che, in quanto a titolo gratuito, è soggetto, sussistendone i presupposti, all'azione ex art. 2901, comma 1, n. 1), c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34872 del 13/12/2023 (Rv. 669620 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0170, Cod_Civ_art_2901 …...
Trascrizione - atti relativi a beni immobili - atti soggetti alla trascrizione - domande giudiziali Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34214 del 06/12/2023 (Rv. 669527 - 01)Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - effetti nei confronti di terzi di buona fede - Azione revocatoria ordinaria nei confronti dell'acquirente - Alienazione successiva del medesimo immobile - Proposizione in corso di giudizio di domanda nei confronti del subacquirente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio per revocatoria ordinaria proposto nei confronti dell'acquirente, il creditore non può, ove si verifichi una alienazione successiva del medesimo immobile, inserire un'ulteriore domanda nei confronti del terzo subacquirente, poiché la domanda nei confronti di quest'ultimo non può dirsi né di garanzia né comune a quella inizialmente introdotta, secondo quanto richiesto dall'art. 106 c.p.c. per la chiamata del terzo, potendo il suo acquisto essere pregiudicato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 2901, comma 4, c.c., e tenuto conto che solo al curatore fallimentare è consentito, ai sensi dell'art. 66, comma 2, l.fall., ampliare "a cascata", l'ordinaria azione revocatoria contro tutti i successivi subacquirenti, al fine di assicurare, in ragione della superiore difficoltà di recupero, una più intensa tutela dei creditori dell'alienante caduto in fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34214 del 06/12/2023 (Rv. 669527 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_106 …...
Responsabilità' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31941 del 16/11/2023 (Rv. 669581 - 01)Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo - Esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto - Alienazione con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti - Condizioni - Strumentalità della alienazione rispetto alla esigenza di estinguere il debito - Onere probatorio - Contenuto.
L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto ricomprende anche l'ipotesi di alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti, a condizione che il debitore provi la strumentalità dell'alienazione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito, dimostrando che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31941 del 16/11/2023 (Rv. 669581 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2697 …...
azione di accertamento Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30510 del 03/11/2023 (Rv. 669329 - 01)Azione di accertamento - Oggetto - Mera situazione di fatto - Esclusione - Fattispecie.
In tema di giudizio di cognizione, l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso, in capo al terzo acquirente di un immobile - convenuto, insieme al proprio dante causa, in un giudizio ex art. 2901 c.c. -, l'interesse a proporre domanda riconvenzionale volta a far valere l'incremento di valore conseguito dal cespite per effetto di lavori di ristrutturazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30510 del 03/11/2023 (Rv. 669329 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2902 …...
Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 29267 del 20/10/2023 (Rv. 669323 - 01)Responsabilità' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - sequestro conservativo - Quota di partecipazione del socio - Previsione dell'atto costitutivo concernente la libera trasferibilità della quota, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci - Conseguenze - Possibilità del creditore particolare del socio di sottoporre detta quota a sequestro conservativo e a espropriazione - Anche prima dello scioglimento della società - Sussistenza.
Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell'atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società. (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione della corte di merito, che nel confermare l'inefficacia statuita in primo grado, ex art. 2901 c.c., di atti di conferimento in fondo patrimoniale operati da parte di soci-fideiussori di una società in accomandita semplice, aveva trascurato, ai fini della prova dell'eventus damni, di soffermarsi sul profilo della sussistenza nel patrimonio di riferimento di beni residui idonei a garantire le obbligazioni della debitrice principale, in quanto aggredibili da parte dei creditori sociali).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 29267 del 20/10/2023 (Rv. 669323 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2740, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2270, Cod_Civ_art_2480 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28286 del 09/10/2023 (Rv. 669316 - 01)Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - Azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall - Revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. - Natura derivata - Identità di presupposti - Eventus damni - Onere della prova - Riparto.
La revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. ha natura derivata rispetto all'azione ex art. 2901 c.c., soggiacendo a presupposti identici, tra cui quello oggettivo dell'eventus damni, la cui prova, tuttavia, deve essere fornita dal curatore, non trovando applicazione la regola generale prevista per l'actio pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano il presupposto in parola, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28286 del 09/10/2023 (Rv. 669316 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901 …...
Responsabilità' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28141 del 06/10/2023 (Rv. 669116 - 01)Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") -Nozione ampia di credito - Conseguenze in tema di onere della prova del fatto costitutivo dello stesso - Idoneità di un assegno bancario ad esplicare tale efficacia probatoria - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di ”credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali; pertanto, deve ritenersi sufficiente ragione di credito, ai fini dell'esercizio dell'azione in questione, quella dedotta dal portatore di un assegno bancario emesso dal debitore, costituendo detto titolo una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che inverte l'onere della prova a carico del debitore in ordine all'inesistenza della relativa obbligazione. (Principio affermato in relazione ad assegni consegnati in bianco in funzione di garanzia, sul presupposto dell'irrilevanza della nullità del corrispondente patto rispetto alla validità ed efficacia dei titoli quali promessa di pagamento).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28141 del 06/10/2023 (Rv. 669116 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1988 …...
Responsabilità' patrimoniale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25883 del 05/09/2023 (Rv. 668881 - 01)Conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Azione revocatoria nei confronti di più condebitori solidali - "Eventus damni" - Valutazione di ciascuno dei patrimoni residui - Necessità - Ragioni.
Nel caso in cui l'azione revocatoria sia stata proposta nei confronti di più coobbligati in solido, la valutazione dell'"eventus damni" dev'essere compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati, dal momento che, potendo il creditore richiedere il pagamento dell'intero a ciascuno dei condebitori, non può assumersi che la sua condizione rimanga invariata qualora, per avere piena soddisfazione, sia tenuto ad escutere più soggetti distinti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25883 del 05/09/2023 (Rv. 668881 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1292 …...
Responsabilità' patrimoniale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25687 del 04/09/2023 (Rv. 668987 - 01)Conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Atti di disposizione a titolo oneroso anteriori all'insorgenza del credito - "Animus nocendi" - Dolo specifico - Necessità - Esclusione - Dolo generico - Sufficienza.
In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25687 del 04/09/2023 (Rv. 668987 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901 …...
Famiglia - matrimonio Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25361 del 28/08/2023 (Rv. 668796 - 01)Rapporti patrimoniali tra coniugi - fondo patrimoniale - esecuzione sui beni e frutti - fallimento ed altre procedure concorsuali – fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria ordinaria - Costituzione del fondo patrimoniale - Fallimento del costituente - Azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore - Ammissibilità.
La costituzione del fondo patrimoniale effettuata dall'imprenditore successivamente fallito può essere dichiarata inefficace nei confronti della massa per mezzo dell'azione revocatoria ordinaria, proposta dal curatore a norma dell'art. 2901 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25361 del 28/08/2023 (Rv. 668796 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_0167 …...
Responsabilità' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25209 del 24/08/2023 (Rv. 668874 - 01)- ambito oggettivo - AzioRevocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione ne revocatoria ex art. 2901 c.c. - Finalità - Permanenza della validità dell'atto - Terzietà del creditore procedente - Differenze rispetto alle differenti ipotesi di impugnativa negoziale - Ragioni.
L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. tende a far dichiarare inefficace rispetto al solo creditore che la esercita un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore in favore di terzi, il quale rimane, tuttavia, perfettamente valido ed efficace nei confronti delle parti e di qualsiasi altro terzo diverso dal creditore istante, senza che l'utile esercizio della suddetta azione presupponga l'accertamento della validità dell'atto medesimo, che per l'attore, terzo estraneo all'atto revocando, rimane una "res inter alios acta", in ciò discostandosi dalle differenti ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), nelle quali la causa si svolge fra le parti del contratto e la pretesa azionata implica l'accertamento della validità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, costituente il necessario presupposto logico-giuridico del diritto fatto valere.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25209 del 24/08/2023 (Rv. 668874 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1453 …...
Responsabilità' civile - Terzo acquirente di un bene del debitore Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24196 del 08/08/2023 (Rv. 668645 - 01)Esercizio dell'azione revocatoria da parte del creditore - Compimento da parte dell'acquirente di atti che rendono irrealizzabile l'effetto della revocatoria - Responsabilità dell'acquirente ex art. 2043 c.c. - Configurabilità - Danno - Liquidazione - Criteri - Fattispecie.
Il terzo che acquista un bene del debitore con un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c. è responsabile direttamente nei confronti del creditore, ex art. 2043 c.c., per gli atti successivi all'acquisto del bene che abbiano in concreto reso irrealizzabile, in tutto o in parte, il ripristino della garanzia patrimoniale; il pregiudizio consiste esclusivamente nella privazione della possibilità di esercitare utilmente l'azione revocatoria e va commisurata all'utilità che il creditore danneggiato avrebbe potuto conseguire in difetto dell'attività elusiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riconosciuto a titolo risarcitorio il valore commerciale del bene al momento della rivendita, senza considerare i costi, relativi alla liberazione dalle ipoteche, che avevano accresciuto il valore di rivendita).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24196 del 08/08/2023 (Rv. 668645 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227 …...
Responsabilità' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20232 del 14/07/2023 (Rv. 668274 - 02)Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") "Eventus damni" - Variazione qualitativa del patrimonio del debitore - Sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie - Configurabilità.
In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'"eventus damni", il quale ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurarle in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20232 del 14/07/2023 (Rv. 668274 – 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901 …...
Responsabilità' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20232 del 14/07/2023 (Rv. 668274 - 01)Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione – ambito oggettivo - Conferimento di beni in società - Nuova disciplina dell'art. 2332 c.c. - Azione revocatoria - Ammissibilità - Fondamento.
L'azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento di beni in società è ammissibile, perché non riguarda la validità del contratto costitutivo della società e, quindi, non interferisce col disposto dell'art. 2332 c.c. (anche nella formulazione successiva alla riforma apportata dal d.lgs. n. 6 del 2003), concernente la nullità del negozio societario e non i vizi della singola partecipazione (che restano regolati dalle norme generali), e perché non intacca il principio di separazione del patrimonio societario da quello dei soci (dato che il bene oggetto di revocatoria non rientra nel patrimonio del debitore se il conferimento è dichiarato inefficace nei confronti del suo creditore), né incide sulla disciplina della trascrizione (la quale tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto e, dunque, non la società che riceve il conferimento).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20232 del 14/07/2023 (Rv. 668274 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2253, Cod_Civ_art_2332, Cod_Civ_art_2342, Cod_Civ_art_2901 …...
Responsabilità' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19963 del 12/07/2023 (Rv. 668198 - 01)Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo - Esenzione per l'adempimento di un debito scaduto - Eccezione in senso stretto - Conseguenze processuali.
L'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'uffido, sicché non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che ometta l'esame di documenti prodotti ai sensi dell'art. 345, c.p.c., a sostegno dell'eccezione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., sollevata per la prima volta in grado di appello e, pertanto, preclusa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19963 del 12/07/2023 (Rv. 668198 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Responsabilità' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19899 del 12/07/2023 (Rv. 668143 - 01)Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo - Accordi assunti in sede separazione consensuale - Trasferimento immobiliare da un coniuge all'altro in attuazione dei patti di separazione - Azione revocatoria - Ammissibilità - Cognizione del giudice - Ambito - Limitazione all'atto di cessione impugnato - Esclusione - Estensione al contenuto obbligatorio degli accordi - Necessità - Fondamento.
È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata; il contenuto di questi ultimi dev'essere esaminato dal giudice della revocatoria, anche se tale domanda riguarda soltanto la cessione immobiliare, essendo necessario valutare l'intera operazione economico-giuridica in tutti i suoi aspetti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19899 del 12/07/2023 (Rv. 668143 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_2740, Cod_Civ_art_2901 …...
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19319 del 07/07/2023 (Rv. 668132 - 01)Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo - famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - oggetto - acquisti Atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale tra coniugi - Azione revocatoria a garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi per la metà del diritto oggetto di comunione - Nullità o inammissibilità della domanda - Esclusione - Accoglimento della domanda per l'intero diritto - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
La domanda giudiziale tendente alla dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale, posto in essere dai coniugi, a scopo di conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi per la metà del diritto oggetto di comunione non dà luogo né ad una pronuncia di nullità per vizio della "editio actionis" né ad una di inammissibilità: ne consegue che il giudice che dichiari inopponibile l'atto dispositivo con riferimento al diritto che ne forma oggetto nella sua interezza (e non ad una sua inesistente quota) non pronuncia su una domanda diversa da quella proposta, né dà una tutela maggiore di quella richiesta, ma ben diversamente modula la tutela nell'unico modo in cui essa può essere attribuita, in rapporto alla effettiva natura giuridica del bene.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19319 del 07/07/2023 (Rv. 668132 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_599, Cod_Civ_art_0186, Cod_Civ_art_0189, Cod_Civ_art_0191, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Responsabilità' patrimoniale Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16680 del 13/06/2023 (Rv. 668316 - 01)Conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo - Azione revocatoria - Donazione indiretta di immobile mediante versamento, da parte del debitore, del denaro necessario ad acquistarlo - Ammissibilità - Fattispecie.
L'azione revocatoria può avere ad oggetto la donazione indiretta che il debitore abbia compiuto in favore degli acquirenti del bene da un terzo, fornendogli il denaro necessario per la relativa compravendita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda revocatoria dell'atto con cui la moglie e i figli del debitore avevano acquistato da un terzo, rispettivamente, l'usufrutto e la nuda proprietà di un immobile, con denaro messo a disposizione dal marito e padre degli stessi).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16680 del 13/06/2023 (Rv. 668316 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_0809 …...
Responsabilità' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16092 del 07/06/2023 (Rv. 667828 - 01)Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Atto pregiudizievole anteriore all'insorgenza del credito - "Animus nocendi" - Dolo generico - Sufficienza - Esclusione - Dolo specifico - Necessità.
In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. non è sufficiente il dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di stipularlo al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditorie.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16092 del 07/06/2023 (Rv. 667828 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901 …...
Conferimento in fondo patrimoniale – Cass. n. 9536/2023Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - litisconsorzio - famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - Bene in comunione legale - Conferimento in fondo patrimoniale - Azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi - Legittimazione passiva - In capo ad entrambi i coniugi - Fondamento.
L'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9536 del 07/04/2023 (Rv. 667254 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_0189, Cod_Civ_art_2652
Corte
Cassazione
9536
2023 …...
Atto dispositivo posto in essere nel corso di un giudizio – Cass. n. 9609/2023Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Atto dispositivo posto in essere nel corso di un giudizio - Pregiudizio per il credito relativo al rimborso delle spese processuali - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
A fondamento dell'azione revocatoria contro un atto dispositivo posto in essere nel corso di un giudizio non può essere posta la sussistenza di un pregiudizio per il credito afferente alla refusione delle relative spese processuali, dal momento che il corrispondente diritto sorge solo con la sentenza che pronunci la condanna al pagamento delle stesse a carico della parte soccombente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda revocatoria proposta nel corso di un processo, sul presupposto che, non potendo considerarsi esistente, al momento del compimento dell'atto pregiudizievole, il credito relativo al pagamento delle spese processuali, fosse necessaria la prova del "consilium fraudis" del debitore, non riscontrato nel caso di specie).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9609 del 07/04/2023 (Rv. 667321 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092
Corte
Cassazione
9609
2023 …...
Termine di prescrizione – Cass. n. 9458/2023Responsabilità' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - Revocatoria penale ex art. 192 c.p. - Termine di prescrizione - "Dies a quo" - Individuazione - Fondamento - Durata, interruzione e sospensione della prescrizione - Regole civilistiche - Applicabilità.
Il termine di prescrizione dell'azione cd. revocatoria penale, di cui all'art. 192 c.p., decorre dalla data della declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato, dal momento che con essa si identifica il momento in cui l'azione può essere esercitata, ai sensi dell'art. 2935 c.c., fermo restando che la durata, l'interruzione e la sospensione di tale termine sono disciplinate dalle corrispondenti regole civilistiche, trattandosi pur sempre di azione riconducibile al più ampio genere dell'"actio pauliana".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9458 del 06/04/2023 (Rv. 667253 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2903
Corte
Cassazione
9458
2023 …...
Revocatoria di costituzione di fondo patrimoniale – Cass. n. 8447/2023Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - litisconsorzio - Revocatoria di costituzione di fondo patrimoniale - Stipula da parte di entrambi i coniugi - Coniuge non debitore e non proprietario dei beni - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento.
In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli esiti pregiudizievoli conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda revocatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8447 del 24/03/2023 (Rv. 667106 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_168
Corte
Cassazione
8447
2023 …...
Accertamento giudiziale di insussistenza del "consilium fraudis" – Cass. n. 8445/2023Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato esterno - Azione revocatoria - Accertamento giudiziale di insussistenza del "consilium fraudis" - Efficacia di giudicato in un diverso giudizio avente ad oggetto altro atto di disposizione tra le stesse parti - Esclusione - Fondamento.
In tema di azione revocatoria, l'accertamento giudiziale di insussistenza del "consilium fraudis", contenuto in una sentenza, non ha efficacia di giudicato in un diverso giudizio avente ad oggetto altro atto di disposizione tra le stesse parti, in ragione della diversità dei rapporti dedotti nei due giudizi, dovendo l'elemento soggettivo essere valutato in relazione allo specifico atto di disposizione di cui è stata chiesta la revoca.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8445 del 24/03/2023 (Rv. 667105 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
Corte
Cassazione
8445
2023 …...
Ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione dell'atto dispositivo del debitore – Cass. n. 7876/2023Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Creditore ipotecario - Ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione dell'atto dispositivo del debitore - Possibilità per il creditore ipotecario di esercitare l'azione revocatoria - Esclusione - Fondamento.
Il creditore che, a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto lo "ius sequelae" proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi "in executivis" sull'immobile in danno del terzo acquirente, sicché l'atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7876 del 17/03/2023 (Rv. 667275 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_2868
Corte
Cassazione
7876
2023 …...
Fallimento sopravvenuto del debitore – Cass. n. 6795/2023Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - in genere - Fallimento sopravvenuto del debitore - Subentro del curatore nell'azione - Condizioni.
Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio sopravvenga il fallimento di quest'ultimo, la prosecuzione del giudizio in corso da parte della curatela, secondo la legittimazione concessa dall'art. 66 l.fall., comporta sul piano probatorio che il curatore costituitosi debba soltanto dimostrare il pregiudizio derivante dall'atto dispositivo, a prescindere dall'insinuazione al passivo fallimentare del credito inizialmente dedotto nel giudizio dall'attore originario.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6795 del 07/03/2023 (Rv. 667134 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901
Corte
Cassazione
6795
2023 …...
Cancellazione dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado – Cass. n. 6598/2023Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - litisconsorzio - Azione revocatoria proposta nei confronti di una società - Cancellazione dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado - Appello - Evocazione in giudizio dei soci - Necessità - Fondamento.
Nel caso in cui la società, contro la quale sia stata proposta un'azione revocatoria, sia stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado, l'appello deve essere rivolto contro i soci, quali successori della stessa nei rapporti obbligatori pendenti al momento dell'estinzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6598 del 06/03/2023 (Rv. 667142 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2495, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_342
Corte
Cassazione
6598
2023 …...
Delibera avente efficacia endosocietaria – Cass. n. 6384/2023Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo - Società di capitali - Delibera avente efficacia endosocietaria - Assoggettabilità ad azione revocatoria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'azione revocatoria non può essere esercitata nei confronti delle delibere di società di capitali aventi efficacia endosocietaria, trattandosi di atti privi di effetti esterni sulla garanzia patrimoniale generale della società, rispetto ai quali la normativa di riferimento contempla specifiche ipotesi di tutela dei terzi. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha rigettato la domanda ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto la delibera modificativa dello statuto di una società consortile con la quale l'obbligo, per i soci, di rimborsare annualmente, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale, il sopravanzo delle spese rispetto ai ricavi era stato sostituito dalla mera possibilità di operare in tal senso, in virtù di apposita delibera assembleare).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6384 del 03/03/2023 (Rv. 667369 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2365, Cod_Civ_art_2328
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6384
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Proponibilità da parte del creditore del fallito in nome proprio e nel proprio interesse – Cass. n. 5988/2023Fonti del diritto - leggi straniere - in genere - Artt. 260 e 285 della legge federale svizzera sull'esecuzione e il fallimento - Azione revocatoria - Proponibilità da parte del creditore del fallito in nome proprio e nel proprio interesse - Sussistenza - Ragioni.
Il combinato disposto degli artt. 260 e 285 della legge federale svizzera sull'esecuzione e il fallimento consente al creditore, a seguito di apposita autorizzazione, di agire in revocatoria, in nome e per conto proprio, nei confronti del fallito, vertendosi in un'ipotesi non già di sostituzione processuale ma di vera e propria cessione dei diritti della massa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5988 del 28/02/2023 (Rv. 667204 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Proc_Civ_art_081, Cod_Civ_art_2901
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5988
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Atti di disposizione a titolo oneroso anteriori all'insorgenza del credito – Cass. n. 5812/2023Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Atti di disposizione a titolo oneroso anteriori all'insorgenza del credito - "Animus nocendi" - Dolo specifico - Necessità - Esclusione - Dolo generico - Sufficienza.
In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5812 del 27/02/2023 (Rv. 667023 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901
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5812
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Cancellazione dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado – Cass. n. 5816/2023Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - litisconsorzio - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Azione revocatoria proposta nei confronti di una società - Cancellazione dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado - Impugnazione nei confronti del liquidatore – Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci - Necessità - Fondamento.
Nel caso in cui la società contro la quale sia stata intentata un'azione revocatoria ordinaria sia stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado, e l'impugnazione della sentenza sia stata notificata al suo liquidatore, il giudice d'appello è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci subentranti nei rapporti giuridici facenti capo alla suddetta società, quali litisconsorti necessari rispetto al creditore e al soggetto acquirente del bene oggetto del contratto della cui inefficacia si tratta.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5816 del 27/02/2023 (Rv. 667224 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2495, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_102
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5816
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Atto dispositivo di bene già gravato da ipoteca – Cass. n. 5815/2023Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Azione revocatoria ordinaria - Atto dispositivo di bene già gravato da ipoteca - Idoneità dello stesso ad integrare "eventus damni" - Sussistenza - Modalità di apprezzamento - Valutazione prognostica - Necessità.
In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5815 del 27/02/2023 (Rv. 666968 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2808
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Produzione in giudizio dell'atto di cessione – Cass. n. 5736/2023Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Azione revocatoria - Cessione di crediti a terzi - Prova dei presupposti - Produzione in giudizio dell'atto di cessione - Necessità - Esclusione - Comunicazione dell'avvenuta cessione ovvero non contestazione dell'avvenuta cessione - Sufficienza - Fondamento.
L'azione prevista dall'art. 2901 c.c., avente ad oggetto un atto di cessione di crediti a terzi, non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell'atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell'avvenuta cessione da parte del convenuto nel giudizio revocatorio, atteso che la cessione, pur essendo un "atto negoziale", in relazione alla domanda ex art. 2901 c.c. proposta per la sua declaratoria d'inefficacia, rileva anche come "fatto" costitutivo del diritto azionato in giudizio, rispetto al quale opera il principio di non contestazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5736 del 24/02/2023 (Rv. 666814 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1264, Cod_Proc_Civ_art_115
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5736
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Cessione del credito in pendenza del giudizio – Cass. n. 5649/2023Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - accessori del credito - Azione revocatoria - Cessione del credito in pendenza del giudizio - Conseguenze - Intervento del cessionario - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5649 del 23/02/2023 (Rv. 666943 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2902, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_105
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5649
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Azione revocatoria proposta avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo patrimoniale – Cass. n. 5356/2023Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - convenzioni matrimoniali - forma - annotazione - trascrizione - Azione revocatoria proposta avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo patrimoniale - Mancata annotazione a margine dell'atto di matrimonio - Interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento.
In tema di azione revocatoria, la mancata annotazione del fondo patrimoniale nell'atto di matrimonio, pur rendendo lo stesso inopponibile a terzi, non esclude l'interesse all'esercizio dell'azione atteso che la non opponibilità dell'atto di costituzione del fondo è situazione diversa dalla inefficacia conseguente a revoca (potendo la convenzione divenire, in ogni momento, opponibile con la successiva annotazione) e che la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dall'annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5356 del 21/02/2023 (Rv. 667074 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0163, Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_0168, Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_100
Corte
Cassazione
5356
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Credito risarcitolo derivante da reato – Cass. n. 4668/2023Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Azione revocatoria - Credito tutelato - Credito risarcitolo derivante da reato - Estinzione del reato per prescrizione - Estinzione del credito - Esclusione - Ragioni.
In tema di azione revocatoria a tutela di un credito risarcitorio derivante da reato, per il cui esperimento è sufficiente l'esistenza di una ragione o aspettativa di credito scaturente dai fatti già posti a fondamento del procedimento penale, l’estinzione del reato per prescrizione non determina l’estinzione della pretesa risarcitoria ad esso correlata, atteso che quei medesimi fatti continuano a rilevare sul piano civilistico, avendo la parte civile diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria mediante verifica dell'integrazione della fattispecie dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4668 del 15/02/2023 (Rv. 666750 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901
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4668
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Revocatoria ordinaria (azione pauliana) – Cass. n. 4049/2023Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - in genere - Prescrizione - Decorrenza - Dalla stipula dell'atto - Esclusione - Dal giorno della pubblicità ai terzi - Fattispecie.
La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la decorrenza della prescrizione dalla data non già della stipula, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari).
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4049 del 09/02/2023 (Rv. 666746 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2903, Cod_Civ_art_2935
Corte
Cassazione
4049
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Remissione al giudice di primo grado per integrazione del contraddittorio – Cass. n. 35529/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - in genere - organi preposti al fallimento - tribunale fallimentare - competenza funzionale - Azione revocatoria ex 2901 c.c. nei confronti del debitore "in bonis" - Giudizio d'appello - Remissione al giudice di primo grado per integrazione del contraddittorio - Riassunzione nei confronti del fallimento del debitore intervenuto nelle more - Spostamento della competenza al tribunale fallimentare ex art. 66 l. fall. - Esclusione - Fondamento.
In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., a seguito del fallimento del debitore originariamente "in bonis", il curatore è legittimato a proseguire il giudizio già intrapreso dal singolo creditore, subentrando nella posizione processuale di quest'ultimo, senza che l'iniziativa dell'organo concorsuale - quand'anche si verifichi nelle more della riassunzione del processo dinanzi al giudice di primo grado, a seguito di remissione in suo favore operata ex art. 354 c.p.c. in grado d'appello - dia luogo all'esercizio di una nuova azione e all'instaurazione di un diverso giudizio, non mutando, invero, le condizioni dell'azione e venendo assorbita alla massa l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale. Ne consegue l'insuscettibilità della vicenda a determinare lo spostamento della competenza sul giudizio in corso in capo al giudice fallimentare, operando il principio generale della "perpetuatio jurisdictionis" ex art. 5 c.p.c., non derogato dall'art. 66, comma 2, l. fall., norma riferibile alle sole cause promosse "ex novo" dal curatore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35529 del 02/12/2022 (Rv. 666705 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901
Corte
Cassazione
35529
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Eccezionalità della legittimazione sostitutiva del creditore – Cass. n. 34940/2022Responsabilità' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - surrogatoria, differenze e rapporti con la azione revocatoria - condizioni e presupposti - inerzia del debitore - Nozione - Limiti - Eccezionalità della legittimazione sostitutiva del creditore - Conseguenze - Comportamento positivo del debitore - Esperibilità dell'azione surrogatoria - Esclusione - Fattispecie.
L'azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare i suoi diritti nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo.(Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria, ha considerato inerte il comportamento processuale del debitore che, di fronte ad un contratto preliminare rimasto inadempiuto, non aveva azionato né la clausola risolutiva contrattualmente prevista, né aveva dato corso al rimedio dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex articolo 2932 c.c., pur avendo saldato interamente il prezzo di acquisto successivamente alla stipula del preliminare).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 34940 del 28/11/2022 (Rv. 666418 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2900, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2932, …...
Rinuncia al diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale del socio debitore – Cass. n. 34878/2022Competenza civile - competenza per territorio - soci e condomini - Rinuncia al diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale del socio debitore - Azione revocatoria - Competenza della Sezione specializzata in materia di impresa - Sussistenza - Fondamento.
La domanda di revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto di rinuncia, da parte del socio debitore, al diritto di sottoscrizione, effettuata contestualmente all'aumento di capitale deliberato dalla società, rientra tra le controversie devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, in quanto tale domanda - da valutarsi "ex ante" ed a prescindere dalla sua fondatezza nel merito - finisce per incidere sull'assetto della società, sull'entità del suo capitale, oltre che sulla sua distribuzione tra i soci, comportando inevitabili conseguenze sulla titolarità delle quote del patrimonio sociale e sui diritti ad esse connessi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34878 del 25/11/2022 (Rv. 666348 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2438
Corte
Cassazione
34878
2022 …...
Atto dispositivo del debitore del fallito – Cass. n. 34391/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria ordinaria - Azione revocatoria proposta dalla curatela fallimentare - Atto dispositivo del debitore del fallito - Sopravvenuto fallimento del debitore convenuto "lite pendente" - Conseguenze.
In caso di azione revocatoria promossa ai sensi dell'art. 66 l.fall. da una curatela fallimentare ed avente ad oggetto un atto dispositivo compiuto da un debitore del fallito, la dichiarazione di fallimento di detto debitore, convenuto in revocatoria, sopravvenuta "lite pendente" non incide "ex se" sull'ulteriore corso del processo, salvo che la curatela del convenuto fallito non subentri nell'azione revocatoria in forza della legittimazione riconosciutale dall'art. 66 l.fall. nell'interesse della massa creditoria; in tal caso la domanda revocatoria originariamente proposta diviene improcedibile per il venir meno della legittimazione e dell'interesse ad agire della originaria curatela attrice, le cui esigenze di tutela possono trovare soddisfazione soltanto per equivalente pecuniario, mediante insinuazione al passivo del debitore fallito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34391 del 23/11/2022 (Rv. 666155 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901
Corte
Cassazione
34391
2022 …...
Atti di disposizione compiuti da un condebitore solidale – Cass. n. 33391/2022Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - effetti nei confronti di terzi di buona fede - Atti di disposizione compiuti da un condebitore solidale - Revocabilità - Sussistenza - Permanenza di patrimoni capienti in capo agli altri coobbligati - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale l'azione revocatoria era stata condotta nei confronti di tutti e tre i condebitori solidali, in relazione agli atti costitutivi di fondo patrimoniale dagli stessi stipulati in pari data).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33391 del 11/11/2022 (Rv. 666344 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2740, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_0167
Corte
Cassazione
33391
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Credito risarcitolo – Cass. n. 27289/2022Responsabilità' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Danno da reato - Credito risarcitolo - Persona offesa - Legittimazione - Esclusione - Ragioni.
La persona offesa dal reato non è legittimata a proporre l'azione revocatoria nei confronti del responsabile dello stesso, trattandosi di mero "soggetto processuale" (non ancora "parte" del processo penale), dalla cui posizione non è possibile enucleare l'esistenza di un'aspettativa creditoria per il risarcimento del danno, come accade, invece, per la parte civile, che è il soggetto che subisce il danno civile e, pertanto, possiede la legittimazione ad esercitare l'azione civile nel processo penale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27289 del 16/09/2022 (Rv. 665725 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901
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27289
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Conferimento di beni in s.r.l. unipersonale – Cass. n. 27290/2022Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo - Conferimento di beni in s.r.l. unipersonale - Azione revocatoria - Ammissibilità - Fondamento.
L'atto di conferimento di beni immobili in una s.r.l. unipersonale è assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, dal momento che determina una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, suscettibile di integrare il presupposto dell'"eventus damni", tenuto conto della maggiore variabilità del valore della partecipazione societaria - in ragione dell'"alea" tipica di ogni attività imprenditoriale - rispetto a quello dei singoli beni conferiti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27290 del 16/09/2022 (Rv. 665730 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2464, Cod_Civ_art_2462
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27290
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Idoneità ad interrompere la prescrizione – Cass. n. 26543/2022Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - prescrizione - Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - citazione o domanda giudiziale - Prescrizione dell'azione revocatoria - Interruzione - Domanda giudiziale - Necessità - Citazione nulla per vizi della "vocatio in ius" - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - effetto che deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale - consegue anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla "vocatio in ius" (nella specie per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.), qualora lo stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché non sia stato ottemperato l'ordine di rinnovazione dell'atto (ex art. 164, comma 2, c.p.c.) e si sia perciò estinto il giudizio, avendo il convenuto acquisito la conoscenza del giudizio e della volontà dell'attore, esercitata in via processuale, di esercitare il proprio diritto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato, ritenendola prescritta, l'azione revocatoria del creditore, disconoscendo l'effetto interruttivo della prescrizione a un precedente atto di citazione con cui era stata esercitata la medesima azione in un giudizio poi dichiarato estinto ex art. 307, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26543 del 09/09/2022 (Rv. 665717 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2903, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164
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26543
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Accordo patrimoniale di attribuzione immobiliare – Cass. n. 24687/2022Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - iscrizione - trascrizione - atti relativi a beni immobili - in genere - Accordo patrimoniale di attribuzione immobiliare - Separazione consensuale omologata - Azione di simulazione assoluta dei creditori del simulato alienante - Iscrizione dell'ipoteca dopo l'atto di disposizione patrimoniale e prima della sentenza di accoglimento della domanda di simulazione - Ammissibilità - Effetti.
In tema di simulato negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, deve ritenersi valida l'iscrizione ipotecaria effettuata dai terzi creditori del simulato alienante dopo l'atto di disposizione patrimoniale e prima della sentenza di accoglimento della domanda di simulazione assoluta, che provoca la nullità del negozio per assenza di causa, sicché i beni si considerano come mai usciti dal patrimonio del disponente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24687 del 11/08/2022 (Rv. 665666 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_2740, Cod_Civ_art_2901
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24687
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Invocabilità degli effetti da parte del cessionario – Cass. n. 20315/2022Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - obbligazioni in genere - cessione dei crediti - accessori del credito - Azione revocatoria - Cessione del credito a garanzia del quale fu proposta l'azione - Conseguenze - Invocabilità degli effetti da parte del cessionario - Fondamento.
Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis” nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "e latere creditoris”.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20315 del 23/06/2022 (Rv. 665260 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2902, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1263, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_111
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20315
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Accordo tra coniugi avente ad oggetto trasferimento immobiliare – Cass. n. 15169/2022Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - Divorzio congiunto - Accordo tra coniugi avente ad oggetto trasferimento immobiliare - Passaggio in giudicato della sentenza che recepisce l'accordo - Impugnativa negoziale a tutela delle parti o di terzi - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
L'accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, nell'ambito di un procedimento di divorzio a domanda congiunta, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti o di terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo recepisce, spiegando quest'ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibili le domande di simulazione e revocatoria proposte avverso un accordo implicante un trasferimento immobiliare, ritenendo che lo stesso, una volta confluito nella sentenza di divorzio passata in giudicato, dovesse essere impugnato con l'opposizione di terzo revocatoria).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15169 del 12/05/2022 (Rv. 664830 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_404
Corte
Cassazione
15169
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Recesso da contratto di apertura di credito – Cass. n. 5746/2022Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Credito vantato dall'attore - Recesso da contratto di apertura di credito - Mancata concessione del termine ex art. 1845, comma 2, c.c. - Configurabilità - Ragioni.
In ragione della nozione lata di credito di cui all'art. 2901 c.c. (comprensiva della mera aspettativa, e dunque anche del credito eventuale), l'azione revocatoria può essere proposta dalla banca che sia receduta da un contratto di apertura di credito senza rispettare il termine di cui all'art. 1845, comma 2, c.c., spettando al debitore che contesti la sussistenza del credito, in considerazione dell'arbitrarietà del recesso senza giusta causa, dimostrare che il rispetto del suddetto termine gli avrebbe consentito il pagamento, in modo da evitare la revoca degli affidamenti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5746 del 22/02/2022 (Rv. 664053 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1845, Cod_Civ_art_2901
Corte
Cassazione
5746
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Fondo patrimoniale costituito solo dal coniuge debitore – Cass. 5768/2022Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - fondo patrimoniale - Azione revocatoria - Fondo patrimoniale costituito solo dal coniuge debitore - Legittimazione passiva anche dell'altro coniuge - Configurabilità - Fondamento.
In tema di azione revocatoria del fondo patrimoniale, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla sua costituzione in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva va riconosciuta ad entrambi i coniugi, anche se l’atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art. 168 c.c., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, con la precisazione che anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5768 del 22/02/2022 (Rv. 664077 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_0168, Cod_Civ_art_2901
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5768
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Atto di disposizione del socio illimitatamente responsabile – Cass. n. 3771/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - società e consorzi - società con soci a responsabilità illimitata - società di fatto - fallimento della società e dei soci - Revocatoria fallimentare - Atto di disposizione del socio illimitatamente responsabile - Legittimazione all'azione - Spettanza - Anche al curatore del fallimento della società - Sussistenza - Fondamento.
La legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria di atti di disposizione patrimoniale compiuti a titolo personale dal socio illimitatamente responsabile compete anche al curatore del fallimento della società, poiché l'effetto recuperatorio utilmente perseguito va a vantaggio dell'intero ceto creditorio e non dei soli creditori personali di detto socio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3771 del 07/02/2022 (Rv. 663777 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901
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Cassazione
3771
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Omessa trascrizione di domanda giudiziale – Cass. n. 2348/2022Avvocato e procuratore - responsabilità civile - Responsabilità professionale - Avvocato - Omessa trascrizione di domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. - Impossibilità di opporre gli effetti della sentenza al terzo acquirente - Immobile gravato da ipoteca - Insussistenza del danno - Esclusione - Accertamento della residua entità del credito garantito dall'ipoteca - Necessità.
In tema di responsabilità professionale, ai fini della verifica dell'esistenza di un danno risarcibile, nel caso in cui l'avvocato abbia omesso di trascrivere la domanda giudiziale ex art. 2901 c.c., con conseguente impossibilità per il creditore di opporre gli effetti della sentenza al terzo che, in corso di causa, abbia acquistato un cespite del compendio oggetto dell'esperita azione revocatoria, l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria su quello stesso bene non è, di per sé, ostativa alla possibilità di riconoscere l'esistenza di detto danno, occorrendo, invece, una verifica della residua consistenza del credito garantito da ipoteca.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2348 del 26/01/2022 (Rv. 663711 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_2652, Cod_Civ_art_2901
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2348
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Azione nei confronti dei terzi sub-acquirenti dall'avente causa del fallito – Cass. n. 40872/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - in genere - Azione nei confronti dei terzi sub-acquirenti dall'avente causa del fallito - Natura - Revocatoria ordinaria - Presupposti - Revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto compiuto dal fallito - Qualificazione della domanda - Mancata precisazione da parte del curatore - Irrilevanza.
L'azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 66, comma 2, l.fall., nei confronti dei terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, pur presupponendo l'esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto dispositivo posto in essere dal fallito, che è all'origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente dichiarazione d'inefficacia di tale atto, è una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento, presupponendo l'accertamento della mala fede dell'acquirente, rende irrilevante, in presenza di tale accertamento, la mancata precisazione da parte del curatore del tipo di azione che ha inteso esercitare, rientrando nel potere - dovere di qualificazione giuridica spettante al giudice la riconduzione della domanda all'art. 2901 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 40872 del 20/12/2021 (Rv. 663469 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_112
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40872
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Domanda proposta contro il debitore già fallito – Cass. n. 40745/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria ordinaria - Domanda proposta contro il debitore già fallito - Improcedibilità - Erronea dichiarazione di interruzione del giudizio con ordine di riassunzione nei confronti del fallimento - Soggetto legittimato a dolersi della decisione - Curatore fallimentare - Fattispecie.
La domanda proposta dal creditore contro il debitore già fallito (nella specie, un'azione revocatoria) è improcedibile e, qualora il giudice adito abbia erroneamente dichiarato l'interruzione del giudizio, disponendone la riassunzione nei confronti del fallimento, solo il curatore di quest'ultimo è legittimato a dolersi della situazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 40745 del 20/12/2021 (Rv. 663439 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901
Corte
Cassazione
40745
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Azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore – Cass. n. 36033/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - in genere - Azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore ex art. 66 l.fall. - Affinità e differenze rispetto all'azione revocatoria ordinaria - Identità di presupposti sostanziali - Corollari delle differenze.
In tema di azione di inefficacia, l'art. 66, comma 1, L. fall. compie un rinvio alla norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attestando la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c. Ne deriva che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, sicché essa non postula un atto in frode suscettibile di aver determinato o aggravato lo stato di insolvenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36033 del 22/11/2021 (Rv. 663282 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901
Corte
Cassazione
36033
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Questione di legittimità costituzionale per contrasto – Cass. n. 29561/2021Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità' - Azione revocatoria ex art. 73 del d.lgs. n. 174 del 2016 - Giurisdizione della Corte dei conti - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 103, e 3, 24, 25 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità per contrasto con gli artt. 103, comma 2, e 3, 24 25 e 111 Cost., dell'art. 73 del d.lgs. n. 174 del 2016 (Codice della giustizia contabile), in forza del quale l'azione revocatoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte dei conti per la tutela dei crediti erariali appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, in quanto la natura accessoria e strumentale di tale azione rispetto alla riparazione del danno erariale palesa come ragionevolmente esercitata la discrezionalità del legislatore nella definizione concreta della materia di contabilità pubblica.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 29561 del 22/10/2021 (Rv. 662593 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901
Corte
Cassazione
29561
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Legittimazione ad esperire l'azione revocatoria contro gli atti di disposizione del socio – Cass. n. 29284/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - società' e consorzi - societa' con soci a responsabilita' illimitata - societa' di fatto - fallimento dei soci - Fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile - Legittimazione del curatore del fallimento sociale ad esperire l'azione revocatoria contro gli atti di disposizione del socio - Sussistenza - Fondamento.
Il curatore del fallimento della società di persone è legittimato ad esperire l'azione revocatoria contro gli atti di disposizione del socio illimitatamente responsabile fallito, atteso che, nonostante la massa del fallimento della società sia distinta da quella del socio, l'accrescimento del patrimonio di quest'ultimo in conseguenza dell'accoglimento dell'azione produce risultati positivi anche a favore dei creditori della società, il cui credito si intende dichiarato per intero nel fallimento del socio ed è, pertanto, indifferente che il curatore promuova l'azione spendendo il nome del solo fallimento sociale o, viceversa, del solo fallimento del socio, posto che, in un caso o nell'altro, il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel relativo giudizio fa stato nei confronti dei creditori di entrambe le masse.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29284 del 21/10/2021 (Rv. 662644 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2909
Corte
Cassazione
29284
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Valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore – Cass. n. 26310/2021Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") "Eventus damni" - Accertamento - Valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore - Necessità - Esclusione - Possibile infruttuosità dell'esecuzione - Sufficienza - Fattispecie.
In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. (La S.C. ha cassato la sentenza impugnata che erroneamente aveva affermato l'insussistenza dell'"eventus damni", ritenendo, nella specie, in ragione della modesta entità del credito, che l'azione revocatoria non avrebbe potuto assolvere la sua funzione di garanzia patrimoniale immobiliare a vantaggio del concessionario della riscossione dei tributi, in assenza del necessario importo minimo di € 20 mila per procedere all'iscrizione dell'ipoteca, ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973).
Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021 (Rv. 662500 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2902
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26310
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Conservazione della garanzia patrimoniale – Cass. n. 25855/2021Procedimento civile - Azione revocatoria - Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo - Soggezione alla mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 - Esclusione - Fondamento.
L'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l’atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 25855 del 23/09/2021 (Rv. 662258 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901
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25855
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Interruzione della prescrizione per deposito del ricorso – Cass. n. 24891Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - prescrizione - Azione revocatoria ordinaria - Procedimento sommario di cognizione - Interruzione della prescrizione - Decorrenza dal deposito del ricorso - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, atteso, per un verso, che nell'instaurazione del rapporto processuale (rilevante ai fini della individuazione del giudice previamente adìto in caso di litispendenza: art.39, ult. comma, c.p.c.) deve individuarsi l'espressione della volontà dell’attore di interrompere la condizione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto per prescrizione, e considerato, per altro verso, che il dato letterale secondo cui, ai fini dell’effetto interruttivo della prescrizione, rileva la "notificazione" dell'atto con cui si inizia il giudizio (art.2943 c.c.), deve essere inteso come corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che nell'impianto originario del codice di rito civile predominava il modello del processo ordinario instaurato con citazione, sicché la notificazione dell'atto con cui esso era introdotto costituiva la modalità "naturale" di proporre la domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 24891 del 15/09/2021 (Rv. 662206 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Cod_Civ_art_2946, Cod_Proc_Civ_art_39, Cod_Proc_Civ_art_702 bis
Corte
Cassazione
24891
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Azione revocatoria del curatore fallimentare – Cass. n. 23485/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - azione revocatoria ordinaria - Cessione di contratto effettuata dal fallito - Azione revocatoria del curatore fallimentare - Accoglimento - Esercizio delle facoltà previste dall'art. 72 l.fall. - Esclusione - Fondamento.
In tema di fallimento, il curatore che abbia esercitato con successo l'azione revocatoria (fallimentare o ordinaria) della cessione del contratto, già facente capo al fallito, non può esercitare le facoltà previste dall'art. 72 l.fall. in relazione alla posizione contrattuale originaria, poiché l'accoglimento dell'azione revocatoria non restituisce al fallimento la pienezza della posizione negoziale ceduta, ma attribuisce la sola ed esclusiva legittimazione a procedere alla sua liquidazione.
Corte di Cassazione, Sez.1 - , Sentenza n. 23485 del 26/08/2021 (Rv. 662314 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2902
Corte
Cassazione
23485
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Accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria – Cass. n. 22153/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - Azione revocatoria ordinaria e fallimentare - Effetto recuperatolo - Differenze - Fondamento - Conseguenze.
Mentre l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, con riguardo ad atto dispositivo di un bene, implica una mera declaratoria di inefficacia dell'atto stesso, che consente al creditore vittorioso di aggredire, con successiva esecuzione individuale, l'oggetto dell'atto revocato, l'accoglimento della revocatoria fallimentare, il quale si inserisce in una procedura esecutiva già in atto e caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori, non comporta soltanto l'acquisizione del bene alla massa attiva per il suo recupero alla funzione di garanzia ex art. 2740 c.c., ma conferisce anche al curatore - a cui compete, ai sensi dell'art. 31 l.fall., l'amministrazione del patrimonio del fallito, inclusi i beni sopravvenuti - il potere di apprensione del cespite per gestirlo nell'interesse della massa, oltre che per sottoporlo ad espropriazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22153 del 03/08/2021 (Rv. 662422-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901
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Cassazione
22153
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Cessione della quota del comunista debitore – Cass. n. 20706/2021Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - diritto ai beni in natura - Occupazione dell’immobile comune da parte di uno solo dei comproprietari - Diritto di credito degli altri - Sussistenza - Realizzazione del credito in natura sui beni ereditari - Ammissibilità - Conseguenze - Cessione della quota del comunista debitore - Revocatoria utilmente esperita dai creditori - Azionabilità del credito nel giudizio di divisione nei confronti dei cessionari - Conseguenze.
In relazione ai crediti sorti in dipendenza del rapporto di comunione (quale tipicamente il credito per il godimento esclusivo della cosa comune esercitato da uno solo dei comproprietari) poiché la legge (artt. 724 e 725 c.c.) consente ai compartecipi creditori il soddisfacimento del credito al momento della divisione, mediante prelevamenti in natura dai beni comuni, il comunista creditore, il quale abbia ottenuto la revoca per frode di un atto di disposizione della quota comune compiuto dal proprio debitore, può far valere il credito nel giudizio di divisione anche nei confronti dei cessionari, i quali debbono subire l'imputazione alla quota acquistata delle somme di cui era debitore il cedente in dipendenza del rapporto di comunione. Pertanto, il comunista che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, al quale la cosa comune sia stata assegnata per intero in esito alla divisione, è tenuto a versare ai cessionari il conguaglio ridotto e commisurato alla minor quota spettante al cedente in conseguenza dell'imputazione del debito maturato per l'occupazione dell'immobile oggetto della stessa divisione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20706 del 20/07/2021 (Rv. 661965 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0724, Cod_Civ_art_0725, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0728
Corte
Cassazione
20706
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Atto dispositivo compiuto da coniugi in regime di comunione legale – Cass. n. 18707/2021Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - oggetto - acquisti - Atto dispositivo compiuto da coniugi in regime di comunione legale - Azione revocatoria nei confronti di uno di essi - Litisconsorzio necessario dell'altro - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l’atto di disposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18707 del 01/07/2021 (Rv. 661910 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0177, Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_102
Corte
Cassazione
18707
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Azione revocatoria di fondo patrimoniale – Cass. n. 18194/2021Procedimento civile - litisconsorzio - necessario in genere - Spese giudiziali civili In genere - Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - fondo patrimoniale - Azione revocatoria di fondo patrimoniale - Dichiarazione di inefficacia limitatamente ai beni del debitore - Condanna del soccombente al pagamento delle spese nei confronti del creditore - Legittimità - Fattispecie.
Nel caso in cui l'azione revocatoria, diretta a far valere l'inefficacia dell'intero atto di costituzione di un fondo patrimoniale, trovi accoglimento limitatamente ai beni immobili di proprietà del debitore, senza che il creditore abbia specificato le ragioni in base alle quali le altre parti contraenti del fondo siano state convenute in giudizio, soltanto costui può essere ritenuto soccombente e condannato alla rifusione delle spese di lite. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, violando il principio della soccombenza, aveva condannato al pagamento delle spese di lite non soltanto il debitore ma anche le altre parti convenute, senza considerare che la condotta serbata dall'istituto di credito aveva costituito la ragione della loro costituzione in giudizio, non potendosi ritenere che fossero evocate come mere litisconsorti necessarie, circostanza che avrebbe consentito loro di restare estranee al giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18194 del 24/06/2021 (Rv. 661675 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_091
corte
cassazione
18194
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Conservazione della garanzia patrimoniale – Cass. n. 16614/2021Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo - Funzione conservativa - Invalidità dell'atto - Esclusione - Inefficacia - Conseguenze.
L'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla; pertanto, l'acquisto del bene da parte del terzo, avente causa dal debitore alienante che ha subito l'azione revocatoria, in quanto pur sempre valido ed efficace, giustifica la perdurante conservazione, da parte del dante causa, del prezzo conseguito in seguito al trasferimento, atteso il carattere meramente ipotetico, futuro ed eventuale del fruttuoso esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, da cui dipende la legittimazione del terzo acquirente ad agire in restituzione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16614 del 11/06/2021 (Rv. 661673 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2902
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16614
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Atto di disposizione compiuto da amministratore di società di capitali su bene personale – Cass. n. 14478/2021Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Atto di disposizione compiuto da amministratore di società di capitali su bene personale - Azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare della società - Lesione della garanzia patrimoniale della società - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore di una società di capitali fallita, l’atto dispositivo con cui l'amministratore societario ha disposto di un proprio bene per il pagamento di un debito sociale non pregiudica la garanzia patrimoniale generica della società, in quanto l'adempimento del terzo, comunque eseguito col patrimonio personale, non depaupera il patrimonio sociale. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, su iniziativa del curatore fallimentare, aveva dichiarato inefficace l'alienazione a terzi di un immobile degli amministratori, eseguita, prima del fallimento, "solutionis causa", per estinguere un debito risarcitorio della società di capitali nei confronti degli acquirenti).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14478 del 26/05/2021 (Rv. 661571 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Dlgs_14_2019_art_165 …...
Revocatoria ordinaria (azione pauliana) – Cass. n. 12047/2021Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Scissione societaria - Azione revocatoria ordinaria - Ammissibilità - Fondamento - Opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c. - Distinzione. Societa' - trasformazione.
Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C-394/18), la revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria è ammissibile, poiché mira ad ottenere l'inefficacia relativa di tale atto, così da renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato (al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'art. 2503 c.c., che è finalizzata a farne valere l'invalidità), dovendosi ritenere che la tutela dei creditori, a fronte di atti societari, si estende sino a ricomprendervi, sia pure in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale, a sua volta, "indiretta" ivi contenuta.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12047 del 06/05/2021 (Rv. 661548 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2503, Cod_Civ_art_2901 …...
Giurisdizione della Corte dei conti – Cass. n. 9544/2021Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilita' - Nullità di convenzione di concessione domandata dal pubblico ministero contabile in funzione strumentale dell'esercizio dell'azione erariale - Giurisdizione della Corte dei conti - Esclusione - Fondamento.
Non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda di accertamento della nullità della convenzione accessoria ad una concessione di area pubblica di parcheggio, proposta dal pubblico ministero contabile in funzione dell'esercizio dell'azione di danno erariale nei confronti della società concessionaria, non essendo individuabile, né in relazione ai soggetti eventualmente responsabili (funzionari pubblici o soggetti privati in rapporto di servizio con la P.A. depauperata) né in relazione all'oggetto del pregiudizio, il nesso di strumentalità tra l'azione proposta e quella consequenziale di risarcimento del danno erariale, sicché viene a mancare il presupposto necessario per ricondurre il rimedio esperito tra le "altre azioni" che, unitamente ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, il pubblico ministero contabile è legittimato ad esercitare in funzione della tutela dei crediti erariali, ai sensi dell'art.73 del d.lgs. n.174 del 2016 (cd. Codice della giustizia contabile).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 9544 del 12/04/2021 (Rv. 661012 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2740, Cod_Civ_art_2900, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2905 …...
Azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito – Cass. n. 9192/2021Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana) - rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") Atti a titolo gratuito - "Scientia damni" - Nozione.
In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021 (Rv. 661147 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2740 …...
Atto di costituzione di ipoteca volontaria – Cass. n. 7408/2021Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Atto di costituzione di ipoteca volontaria a garanzia del finanziamento ottenuto per l'acquisto di un immobile della società concedente - Azione revocatoria ordinaria esercitata dalla curatela fallimentare della società - Scopo - Conseguenze in tema di "mutatio libelli" in grado di appello.
In tema di azione revocatoria ordinaria, quando essa sia proposta dalla curatela del fallimento di una società per far dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto con cui la fallita, allorché era "in bonis", aveva concesso ipoteca volontaria su un immobile di sua proprietà promesso in vendita, a garanzia del finanziamento ottenuto dal promittente acquirente per poter stipulare il contratto definitivo, poi effettivamente concluso, non integra "mutatio libelli" in appello l'individuazione dell'"eventus damni" non più nella costituzione del vincolo ipotecario sul patrimonio immobiliare della società ma nella perdita, da parte del fallimento e della massa creditoria, del residuo credito, meramente chirografario, derivante dall'intervenuta vendita, atteso che lo scopo della azione revocatoria non è quello, meramente fittizio, di "recuperare" al patrimonio del debitore i beni alienati ma quello di assoggettarli alle azioni (genericamente intese) del creditore danneggiato, sicché la revocatoria dell'atto di costituzione di ipoteca, nella suddetta ipotesi, assicura la "fruttuosità" dell'azione eventualmente esperibile verso la controparte contrattuale della società fallita, una volta rimossa la ragione di preferenza del terzo garantito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7408 del 17/03/2021 (Rv. 661004 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2902 …...
Fallimento - effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori – Cass. n. 4694/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Revocatoria ordinaria - Mutuo garantito da ipoteca per ripianare un precedente mutuo - Revocabilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di fallimento, la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione, per altro verso a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del negozio in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che nel caso di due banche mutuanti, una sola delle quali vantava un un precedente credito nei confronti della mutuataria, non aveva differenziato la posizione dell'altra, la quale effettivamente aveva erogato le somme alla debitrice con contestuale iscrizione dell'ipoteca su suoi immobili, senza tuttavia beneficiare dell'estinzione anticipata del proprio credito).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4694 del 22/02/2021 (Rv. 660570 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Dlgs_14_2019_art_165
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Azione revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria – Cass. n. 2153/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria ordinaria - Scissione societaria - Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., anche se esperita dal curatore ex art. 66 l. fall. - Opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c. - Concorrente ammissibilità - Ragioni. Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - In genere. Societa' - trasformazione - In genere.
Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C-394/18), l'azione revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria, pure se esercitata dal curatore fallimentare ex art. 66 l. fall., è sempre ammissibile, anche in concorso con l'opposizione preventiva dei creditori sociali ex art. 2503 c.c., in quanto la prima mira ad ottenere l'inefficacia relativa dell'atto per renderlo inopponibile al creditore pregiudicato, mentre la seconda è finalizzata a farne valere l'invalidità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2153 del 29/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2502_2, Cod_Civ_art_2503_1, Cod_Civ_art_2901 …...
Corte dei conti - Credito risarcitorio della P.A. – Cass. n. 28183/2020Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Credito risarcitorio della P.A. - Azione revocatoria ordinaria promossa direttamente dalla P.A. danneggiata - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
La spettanza al P.M. contabile del potere di esercitare, esclusivamente dinanzi alla Corte dei conti, l'azione revocatoria ordinaria al fine di realizzare la tutela del credito erariale, non fa venire meno la legittimazione della P.A. danneggiata a far valere, a tutela delle proprie ragioni creditorie, la sua iniziativa conservativa della garanzia patrimoniale dinanzi al giudice ordinario.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28183 del 10/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901
corte
cassazione
28183
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Azione revocatoria ordinaria - Pendenza del relativo giudizio - Cass. n. 26520/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria ordinaria - Pendenza del relativo giudizio - Fallimento sopravvenuto - Subentro del curatore - Inerzia della curatela nella prosecuzione del giudizio - Creditore originario - Legittimazione e interesse alla domanda - Sussistenza.
Qualora il curatore del fallimento, che sia subentrato nell'azione revocatoria ordinaria già promossa dal creditore individuale nei confronti del debitore "in bonis", ometta di coltivare la domanda, non riproponendola nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., il creditore individuale che sia rimasto in causa e che abbia, invece, riproposto la richiesta di revocatoria in sede di appello riacquista un interesse concreto ed attuale all'esame della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26520 del 20/11/2020 (Rv. 659859 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_346, (Legge Falliment. art. 66 = Dlgs_14_2019_art_165)
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
26520
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Contratto di locazione ultranovennale - Cass. n. 25854/2020Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Contratto di locazione ultranovennale - Assoggettabilità all'azione revocatoria - Sussistenza - Fondamento.
I contratti di locazione ultranovennale sono soggetti all'azione revocatoria, qualora ne ricorrano gli estremi, in quanto, pur non essendo traslativi del bene, ne limitano, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25854 del 16/11/2020 (Rv. 659585 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1572
revocatoria ordinaria
azione pauliana
corte
cassazione
25854
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Azione revocatoria avente ad oggetto il trasferimento di un immobile -Cass. n. 25862/2020Procedimento civile - domanda giudiziale – implicita - Azione revocatoria avente ad oggetto il trasferimento di un immobile - Retrocessione del bene al cedente - Persistenza dell'interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento – Fattispecie - responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni").
In tema di azione revocatoria, l'interesse ad agire del creditore non viene meno per il fatto che il bene oggetto dell'atto dispositivo sia rientrato nel patrimonio del debitore, perché l'interesse è costituito anche dall'effetto prenotativo derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca ai sensi dell'art. 2652, n. 5, c.c., formalità idonea a rendere insensibile il cespite rispetto ad eventuali vicende pregiudizievoli successive. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la revocatoria per cessazione della materia del contendere in ragione della risoluzione consensuale, intervenuta nelle more del giudizio, dell'atto di cessione del bene, sul quale, però, era stata iscritta un'ipoteca dopo la trascrizione della domanda giudiziale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25862 del 16/11/2020 (Rv. 659784 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2652
Azione revocatoria
trasferimento di un immobile
corte
cassazione
25862
2020 …...
Conservazione della garanzia patrimoniale - Credito per il mantenimento del figlio minore riconosciuto - Cass. n. 25857/2020Responsabilità' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Credito per il mantenimento del figlio minore riconosciuto - Insorgenza in momento anteriore alla domanda - Rilevanza ai fini dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria - Conseguenze.
Il credito vantato da un genitore per il contributo, da parte dell'altro (nella specie, ex convivente "more uxorio"), al mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto è da ritenersi insorto non oltre il momento della proposizione della relativa domanda; ne consegue che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un'alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione di una tale domanda, quel credito va qualificato come insorto anteriormente all'alienazione ed è allora sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della revocatoria, esperita contro il genitore inadempiente alienante, che il terzo acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie, non occorrendo invece la prova della "participatio fraudis" e cioè della conoscenza, da parte di quest'ultimo, della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25857 del 16/11/2020 (Rv. 659586 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_0143_1, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0156
revocatoria ordinaria
azione pauliana
corte
cassazione
25857
2020 …...
Conservazione della garanzia patrimoniale - Cass. n. 24986/2020Responsabilita' patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") "Eventus damni" - Trust autodichiarato - Scopo di soddisfare i creditori e assicurare la "par condicio" - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di azione revocatoria ordinaria dell'atto con cui una parte dei beni del debitore è stata costituita in un trust autodichiarato, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione dell'"eventus damni", che gli scopi del trust siano la costituzione di una garanzia per il ceto creditorio e l'assicurazione della "par condicio creditorum", perché la segregazione nel patrimonio del debitore e il vincolo impresso sui cespiti, impedendo ai creditori il diritto di espropriare direttamente i beni, determinano una lesione della garanzia patrimoniale generica.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24986 del 09/11/2020 (Rv. 659775 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2910, Cod_Civ_art_2901
revocatoria ordinaria
azione pauliana
simulazione
corte
cassazione
24986
2020 …...
Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione – Cass. n. 21358/2020Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione – ambito oggettivo - Trasferimento immobiliare da un genitore alla prole in attuazione degli accordi di separazione consensuale - Azione revocatoria - Ammissibilità - Fondamento.
È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21358 del 06/10/2020 (Rv. 659157 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0150, Cod_Civ_art_2740, Cod_Civ_art_2901
corte
cassazione
21358
2020 …...
Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione – Cass. n. 18291/2020Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Contratto di cessione di cubatura - Azione revocatoria - Ammissibilità - Presupposti - Fondamento - Condizioni.
Poiché l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, per quanto non definitivamente accertata, è ammissibile l'esperimento del rimedio ex art. 2901 c.c. in caso di contratto di cessione di cubatura, non già a fini restitutori o risarcitori in forma specifica, bensì per ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., se la consistenza di esso, per effetto dell'atto di disposizione, si sia ridotta al punto da pregiudicare l'azione per la realizzazione del credito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18291 del 03/09/2020 (Rv. 659100 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2740
CORTE
CASSAZIONE
18291
2020 …...
Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Cass. n. 13862/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria ordinaria - Pendenza del relativo giudizio - Fallimento sopravvenuto - Subentro del curatore - Legittimità - Conseguenze - Creditore originario - Legittimazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento di questi, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, con conseguente improcedibilità della domanda dallo stesso proposta, salva la dimostrazione dell'inerzia degli organi della procedura in relazione al diritto azionato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13862 del 06/07/2020 (Rv. 658304 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1965, (Legge Falliment. art. 43= Dlgs_14_2019_art_005), (Legge Falliment. art. 51= Dlgs_14_2019_art_150) , (Legge Falliment. art. 66 = Dlgs_14_2019_art_165)
corte
cassazione
13862
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Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - Cass. n. 12975/2020Credito "sub iudice" - Sopravvenuto giudicato di accertamento dell'inesistenza di tale credito - Difetto delle condizioni dell'azione - Rilievo in sede di legittimità - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.
azione revocatoria - titolarità di un diritto di credito
La titolarità di un diritto di credito, anche "sub iudice", costituisce condizione dell'azione revocatoria, sotto il profilo della "legitimatio ad causam" dell'attore, con la conseguenza che il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che ne accerti l'inesistenza, determina la cessazione dell'interesse alla detta azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore. Ne deriva che il sopraggiunto difetto delle menzionate condizioni dell'azione - "legitimatio ad causam" ed interesse dell'attore - che sia fatto constare in sede di legittimità deve essere rilevato dalla S.C. la quale, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, la rigetterà nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto. (Nella specie, l'esistenza del giudicato era stata evidenziata in sede di legittimità nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., con produzione della relativa sentenza).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12975 del 30/06/2020 (Rv. 658225 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_380 _2
corte
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12975
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Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - Cass. n. 12901/2020Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Atto di disposizione del debitore - Assunzione da parte dell'avente causa dei debiti del disponente - Rilevanza ai fini della verifica dell' "eventus damni"- Esclusione - Fondamento.
Azione revocatoria ordinaria - Atto di disposizione del debitore
In tema di azione revocatoria ordinaria, non assume rilievo ai fini dell'esclusione dell' "eventus damni" la presenza, all'interno dell'atto di disposizione del debitore, di una clausola di salvaguardia, con cui il terzo beneficiario assume la responsabilità dei debiti del suo dante causa che siano già sorti al momento dell'atto, perché il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto di disposizione determina anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore, da valutarsi, nel caso di solidarietà passiva, esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri obbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12901 del 26/06/2020 (Rv. 658022 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1273, Cod_Civ_art_2740
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - ordinanze - Cass. n. 12887/2020Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Previa verifica dell'instaurazione del contraddittorio - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
La disposizione dell'art. 348 ter, comma 1, c.p.c. - laddove prescrive che "all'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello ..." - deve essere interpretata nel senso che il giudice d'appello è in ogni caso tenuto a procedere alla preliminare verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, solo così potendo darsi effettivo significato all'obbligo di previa audizione delle parti; pertanto, se dall'esame degli atti risultano vizi di invalidità della notifica dell'atto di appello o risulta che sia stata pretermessa la notifica dell'impugnazione a taluno dei litisconsorti necessari o delle altre parti che abbiano interesse a contraddire, il giudice è tenuto ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c., in difetto dei quali l'ordinanza di inammissibilità, affetta da vizio di nullità processuale insanabile, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del gravame che, in un'azione revocatoria dell'atto di dotazione del trust, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. senza previamente disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del "trustee", litisconsorte necessario).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 12887 del 26/06/2020 (Rv. 658020 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Civ_art_2901
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12887
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 12476/2020Revocatoria ordinaria o fallimentare di un bene - Fallimento dell'accipens - Ammissibilità dell'azione - Condizioni - Fondamento.
Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata, sicché quando l'azione sia stata promossa dopo il fallimento dell'accipiens, non potendo essere esperita con la finalità di recuperare il bene ceduto - stante l'intangibilità dell'asse fallimentare -, i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 12476 del 24/06/2020 (Rv. 658004 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2740, Cod_Civ_art_2901
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
12476
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