Limitazioni legali della proprietà' - rapporti di vicinato - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1436 del 15/01/2024 (Rv. 669973-01)Norme di edilizia - violazione - in genere - Spazi destinati a parcheggio - Diritto reale d'uso - Integrazione ope legis del contratto - Correlativa integrazione del prezzo del contratto di vendita dell'immobile - Domanda giudiziale - Necessità - Proponibilità anche dopo il giudizio sulla spettanza del diritto reale d'uso.
In caso di automatico trasferimento del diritto di uso di area destinata a parcheggio, il diritto del venditore al corrispettivo integrativo dell'originario prezzo, attribuitogli in forza della sostituzione automatica della clausola che riservi allo stesso la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell’edificio, deve costituire oggetto di autonoma domanda, che la parte ha facoltà di proporre anche successivamente al giudizio sul riconoscimento del diritto d'uso sugli spazi vincolati.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1436 del 15/01/2024 (Rv. 669973-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1474, Cod_Civ_art_2907, Cod_Civ_art_0817 …...
Domanda giudiziale diretta a far valere un diritto – Cass. n. 15023/2023Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - citazione o domanda giudiziale - delibazione (giudizio di) - dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Azione volta alla delibazione di sentenza straniera - Natura - Domanda giudiziale diretta a far valere un diritto - Esclusione - Efficacia meramente processuale - Conseguenze - Imprescrittibilità - Idoneità ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 1, c.c. - Esclusione.
L'azione volta alla delibazione di una sentenza straniera non integra una domanda diretta a far valere un diritto ex art. 2907 c.c., dovendosi riconoscere alla stessa un'efficacia meramente processuale, consistente nel dare impulso ad un procedimento di giurisdizione oggettiva, con la conseguenza che essa, oltre ad essere imprescrittibile, non è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto di credito posto a fondamento dell'accertamento contenuto nel giudicato estero.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15023 del 29/05/2023 (Rv. 667985 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2907, Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Cod_Civ_art_2934
Corte
Cassazione
15023
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Regolamento di condominio – Cass. n. 4711/2022Comunione dei diritti reali – condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - attribuzioni - azioni giudiziarie - Lite tra condomini - Regolamento di condominio - Inclusione di una clausola prevedente il tentativo obbligatorio di amichevole composizione - Clausola compromissoria - Esclusione.
La clausola del regolamento di condominio che, per i casi di contrasto tra condomini, preveda l'obbligo di esperire il tentativo di amichevole composizione della lite, non integra una clausola compromissoria, sicché da essa non può derivare alcuna preclusione all'esercizio dell'azione giudiziaria, giacché i presupposti processuali per la validità del procedimento sono stabiliti nel pubblico interesse e possono trovare il loro fondamento soltanto nella legge e non nell'autonomia privata.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 4711 del 14/02/2022 (Rv. 663886 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_2907, Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_808
Corte
Cassazione
4711
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Impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5546 del 28/02/2020 (Rv. 656947 - 01)Dirigente pubblico - Incarichi - Cessazione anticipata o mancato conferimento - Posizioni soggettive tutelate - Distinzioni - Conseguenze.
In tema di pubblico impiego privatizzato, il dirigente, rispetto ad una illegittima cessazione anticipata dell'incarico, è titolare di un diritto soggettivo che, se ritenuto sussistente, dà titolo alla reintegrazione (ove possibile) nella funzione dirigenziale ed al risarcimento del danno, mentre, a fronte del mancato conferimento di un nuovo incarico, può far valere un interesse legittimo di diritto privato, correlato all'obbligo per l'amministrazione di agire secondo i canoni della correttezza e buona fede, nonchè dei principi di imparzialità, efficienza e buona andamento di cui all'art_ 97 Cost., la cui eventuale lesione non legittima la domanda di attribuzione dell'incarico ma solo quella di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subuti.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5546 del 28/02/2020 (Rv. 656947 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_2907
IMPIEGO PUBBLICO
NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI
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Domanda giudiziale - implicita Interpretazione e qualificazione giuridica della domanda - Poteri del giudice di merito - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7322 del 14/03/2019Procedimento civile - domanda giudiziale - implicita Interpretazione e qualificazione giuridica della domanda - Poteri del giudice di merito - Criteri e limiti - Contenuto sostanziale - Inclusione dell'istanza implicita, connessa con la "causa petendi" ed il "petitum" - Esame - Ammissibilità - Fattispecie.
Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al "petitum" e alla "causa petendi". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la domanda di ripristino dei luoghi, proposta nel solo giudizio di merito, all'esito di un'azione nunciatoria, fosse da ritenere implicita rispetto alla rimozione della causa del danno, in quanto diretta all'eliminazione di uno scavo realizzato in violazione dell'art. 891 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7322 del 14/03/2019
Cod_Civ_art_1171, Cod_Civ_art_1172, Cod_Civ_art_2907, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Civ_art_0891, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Limitazioni legali della proprieta' - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2265 del 28/01/2019Proprieta' - limitazioni legali della proprieta' - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2265 del 28/01/2019
Vendita con riserva di proprietà di area destinata a parcheggio - Conseguenza - Nullità parziale del contratto - Applicabilità dell’art. 1419 c.c. - Diritto dell’alienante al corrispettivo del diritto d’uso sull’area - Soggezione al principio dispositivo - Necessità - Criterio di determinazione quantitativa - Riferimento al prezzo di mercato.
L'integrazione del contenuto del contratto, di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., riguarda esclusivamente la clausola che, riservando al venditore la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio o di una sua parte, la sottragga alla sua destinazione, che è quella di assicurarne ai condomini l'uso, con la conseguenza che, in ragione di tale meccanismo, la suddetta clausola viene automaticamente sostituita di diritto con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio. Il diritto dell'alienante al corrispettivo del diritto d'uso sull'area non sorge, invece, dalla menzionata norma imperativa, costituendo effetto dell'atto di autonomia privata concluso dall'acquirente delle singole unità immobiliari col costruttore-venditore, e serve ad integrare l'originario prezzo della compravendita, ordinariamente riferentesi solo alle singole unità immobiliari menzionate nel contratto; esso, pertanto, non nasce automaticamente, richiedendosi, in primo luogo, che, secondo il principio dispositivo, costituisca oggetto di apposita domanda, e, in secondo luogo, che, pur nel rispetto delle sue particolari caratteristiche, "in primis" della limitazione legale del diritto di proprietà dell'area, derivante da vincolo di destinazione impressale dalla norma imperativa, sia soggetto alle regole del mercato, presumendosi che, in difetto di pattuizione tra le parti, il prezzo normalmente praticato dall'alienante (ordinariamente imprenditore), al quale occorre riferirsi ai sensi dell'art. 1474, comma 1, c.c., corrisponda, appunto, a quello di mercato.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2265 del 28/01/2019
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Contratti bancari - Insussistenza di versamenti solutoriObbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - anatocismo - Contratti bancari - Conto corrente - Domanda di accertamento della nullità di clausole anatocistiche e di ripetizione di indebito - Insussistenza di versamenti solutori - Irrilevanza - Interesse del correntista all'accertamento - Sussistenza - Ragioni. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 1, ORDINANZA N. 21646 DEL 05/09/2018
In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.
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Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21491 del 31/08/2018Definizione del procedimento cautelare - Instaurazione del processo di merito - Autonoma domanda - Necessità - Difetto - Conseguenze.
In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito. Il processo di cognizione che si svolga in difetto dell'atto propulsivo di parte, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza successiva all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio dal giudice e non sanata dall'instaurarsi del contraddittorio tra le parti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21491 del 31/08/2018
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19580 del 30/09/2015Liquidazione di acconto sul compenso - Ricorso straordinario per cassazione proposto dal P.M. - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19580 del 30/09/2015
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19580 del 30/09/2015
In tema di concordato preventivo, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione (nella specie, peraltro, proposto dal P.M., privo della titolarità del relativo potere, giusta quanto desumibile dagli artt. 69 c.p.c. e 2907 c.c.) avverso il decreto con cui il tribunale conceda un acconto richiesto dal commissario giudiziale, trattandosi di provvedimento, di carattere discrezionale, che interviene in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del conto, sicché non assume efficacia di cosa giudicata, né può pregiudicare, dopo la presentazione del rendiconto, la futura e definitiva decisione sul compenso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19580 del 30/09/2015
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Impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18972 del 24/09/2015Pubblico impiego privatizzato - Atto di conferimento di incarichi dirigenziali - Natura privatistica - Obblighi per l'amministrazione datrice di lavoro - Canoni generali di correttezza e buona fede – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18972 del 24/09/2015
Applicabilità - Comportamento non conforme a tali precetti - Inadempimento produttivo di danno risarcibile - Automatismo nella scelta - Esclusione - Potere sostitutivo del giudice - Esclusione - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18972 del 24/09/2015
In tema di impiego pubblico privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria. Ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha escluso che, annullata per difetto di motivazione la delibera di conferimento di un incarico di dirigente medico, potesse essere emessa una pronuncia costitutiva del diritto all'incarico).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18972 del 24/09/2015
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Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 10/04/2015Definizione del procedimento cautelare - Instaurazione del processo di merito - Autonoma domanda - Necessità - Difetto - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 10/04/2015
In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito. Il processo di cognizione che si svolga in difetto dell'atto propulsivo di parte, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza posteriore all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio dal giudice e non sanata dall'instaurarsi del contraddittorio tra le parti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 10/04/2015
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013Accertamento della "legitimatio ad causam" delle parti - Incidenza sulla "potestas iudicandi" del collegio arbitrale - Difetto di quest'ultima - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni e limiti.
In tema di lodo arbitrale, l'accertamento della "legitimatio ad causam" delle parti coinvolge la stessa "potestas judicandi" degli arbitri, il cui difetto, comportando un vizio insanabile del lodo a norma dell'art. 829 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), è rilevabile di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell'ambito del procedimento arbitrale, qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013
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arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013Accertamento della "legitimatio ad causam" delle parti - Incidenza sulla "potestas iudicandi" del collegio arbitrale - Difetto di quest'ultima - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013
In tema di lodo arbitrale, l'accertamento della "legitimatio ad causam" delle parti coinvolge la stessa "potestas judicandi" degli arbitri, il cui difetto, comportando un vizio insanabile del lodo a norma dell'art. 829 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), è rilevabile di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell'ambito del procedimento arbitrale, qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9946 del 29/04/2009Doppia pronuncia declinatoria di giurisdizione - Ricorso per cassazione - Accoglimento con dichiarazione della giurisdizione del giudice adito - Non necessità di ulteriori accertamenti di fatto - Rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ. - Esclusione - Decisione della causa nel merito - Ammissibilità - Fondamento.
La Corte di cassazione, qualora cassi la sentenza impugnata affermando la giurisdizione (negata in entrambi i gradi del giudizio di merito) del giudice (nella specie, quello ordinario) adito e non vi sia bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., senza necessità di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ., norma applicabile nel solo caso di rinvio al giudice di merito, tenuto conto del principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9946 del 29/04/2009
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