Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - in genere Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33369 del 30/11/2023 (Rv. 669609 - 01)Privilegio ex art. 8-bis della l. n. 33 del 2015 - Applicabilità - Credito restitutorio liquidato successivamente all'entrata in vigore - Credito garantito anteriore - Deroga al principio di irretroattività - Condizioni.
Hanno natura privilegiata ex art. 8-bis della legge n. 33 del 2015 i crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle "somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia", purché la liquidazione sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore di detta legge, ed anche se il credito garantito trovi titolo in un contratto concluso in precedenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33369 del 30/11/2023 (Rv. 669609 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1203, Cod_Civ_art_2745, Cod_Civ_art_2755, Cod_Civ_art_2751_2 …...
Credito del comune derivante dall'omesso riversamento dei tributi incassati dal concessionario fallito – Cass. n. 37017/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Credito del comune derivante dall'omesso riversamento dei tributi incassati dal concessionario fallito - Privilegio generale sui mobili - Sussistenza - Fondamento.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, il credito vantato dal comune, nei confronti del concessionario del servizio di riscossione tributi dichiarato fallito, avente ad oggetto la restituzione delle somme da quest'ultimo incassate ma non riversate nelle casse comunali, è da ritenersi privilegiato ai sensi dell'art. 2752 c.c., poiché tale credito è relativo ad entrate tributarie e non muta la sua natura per il solo fatto che le somme siano state incamerate dal concessionario senza procedersi al rimborso in favore dell'ente pubblico creditore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37017 del 16/12/2022 (Rv. 666461 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2752, Cod_Civ_art_2745
Corte
Cassazione
37017
2022 …...
Interventi di sostegno pubblico alle imprese – Cass. n. 27303/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati - Interventi di sostegno pubblico alle imprese - Restituzioni - Privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Ambito applicativo - Riferimento in contratto alla specifica normativa - Necessità - Esclusione.
In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, recante disposizioni di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, ivi compresa la risoluzione negoziale del rapporto; a tal fine spetta comunque al giudice verificare che si tratti di uno degli interventi regolati dal d.lgs. n. 123 del 1998, anche se nel contratto di finanziamento non vi è alcun riferimento a tale normativa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27303 del 16/09/2022 (Rv. 665945 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2745
Corte
Cassazione
27303
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8882 del 13/05/2020 (Rv. 657867 - 01)Interventi di sostegno pubblico - Privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Nascita di tale privilegio - Individuazione del momento - Fondamento - Revoca dell'intervento di sostegno - Opponibilità alla massa dei creditori in ipotesi di concordato preventivo - Ammissibilità.
Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - privilegi.
La revoca del sostegno pubblico accordato, anche sotto forma di "concessione di garanzia", per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, è opponibile alla massa dei creditori, pur se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato preventivo e lo stesso sia stato omologato, perché il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venire meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza che possegga alcuna valenza costitutiva, sorgendo il credito come privilegiato "ex lege" dal momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio e dovendosi, di conseguenza, intendere la revoca del contributo solo come condizione affinché si possa agire per il recupero del credito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8882 del 13/05/2020 (Rv. 657867 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2745 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3683 del 13/02/2020 (Rv. 657236 - 01)Fallimento del responsabile civile da reato - Credito della parte offesa - Richiesta di ammissione al passivo con privilegio - Condizioni.
Nel caso in cui la parte offesa da un reato chieda l'ammissione al passivo del fallimento del soggetto che può essere chiamato a rispondere civilmente per il fatto dell'imputato, al fine di conseguire l'ammissione al passivo in via privilegiata del credito per il risarcimento del danno patito occorre che essa provi: a) l'esistenza di un processo penale in corso; b) che il soggetto dichiarato fallito era legato all'imputato in detto processo da un rapporto che lo rende civilmente responsabile per il fatto dell'imputato; c) che il soggetto vittima del reato si è costituito parte civile e che il soggetto, poi dichiarato fallito, è stato convenuto nel processo penale in qualità di responsabile civile; d) che è intervenuto nel processo penale il sequestro dei beni del responsabile civile.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3683 del 13/02/2020 (Rv. 657236 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_153, Cod_Civ_art_2745, Cod_Civ_art_2768
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
FALLIMENTO
PASSIVITA' FALLIMENTARI
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Ammissione al passivo in prededuzione del fallimento - Cass. Sent. 15724/2019Fallimento ed altre procedure concorsuali – ammissione al passivo in prededuzione - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Prededuzione - Natura e caratteri - Differenze rispetto al privilegio.
Nelle procedure concorsuali, compresa quella di concordato, la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla "par condicio creditorum", riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l'esistenza e lo segue, la prededuzione - che, per la differenza del piano su cui opera rispetto al privilegio, può aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoria dei debiti di massa, quando vi sia insufficienza di attivo e sia necessario procedere ad una gradazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili - attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 15724 del 11/06/2019 (Rv. 654456 - 01)
Riferimenti normativi: RD_267_1942_art_111, RD_267_1942_art_111, RD_267_1942_art_169, Cod_Civ_art_2741_2, Cod_Civ_art_2745 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13391 del 17/05/2019 (Rv. 654042 - 01)Società - Attivo concordatario - Apporto di beni personali dei soci illimitatamente responsabili - Neutralità rispetto all'attivo - Esclusione - Conseguenze.
In tema di concordato preventivo, i beni personali dei soci illimitatamente responsabili (nella specie, di una s.a.s.) non entrano automaticamente nell'attivo concordatario; tuttavia, qualora i detti soci apportino i loro beni personali, questi non possono più essere considerati in modo neutrale rispetto all'attivo patrimoniale, specie ove provengano dalla liquidazione di beni sui quali grava un vincolo in favore di taluni creditori sociali, sicché il ricavato della loro liquidazione deve essere destinato al soddisfacimento dei creditori prelatizi, secondo il giudizio comparativo richiesto dall'art. 160, comma 2, l. fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13391 del 17/05/2019 (Rv. 654042 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Cod_Civ_art_2745, Cod_Civ_art_2746, Cod_Civ_art_ 2784, Cod_Civ_art_ 2808, Cod_Civ_art_ 2313 …...
Concordato preventivo - ammissione - condizioni – Cass. 13391/2019Società - Attivo concordatario - Apporto di beni personali dei soci illimitatamente responsabili - Neutralità rispetto all'attivo - Esclusione - Conseguenze.
In tema di concordato preventivo, i beni personali dei soci illimitatamente responsabili (nella specie, di una s.a.s.) non entrano automaticamente nell'attivo concordatario; tuttavia, qualora i detti soci apportino i loro beni personali, questi non possono più essere considerati in modo neutrale rispetto all'attivo patrimoniale, specie ove provengano dalla liquidazione di beni sui quali grava un vincolo in favore di taluni creditori sociali, sicché il ricavato della loro liquidazione deve essere destinato al soddisfacimento dei creditori prelatizi, secondo il giudizio comparativo richiesto dall'art. 160, comma 2, l. fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13391 del 17/05/2019 (Rv. 654042 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2745 – Fondamento del privilegio
Cod. Civ. art. 2746 – Distinzione dei privilegi
Cod. Civ. art. 2784 - Nozione
Cod. Civ. art. 2808 – Costituzione ed effetti dell’ipoteca
Cod. Civ. art. 2313 - Nozione …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13391 del 17/05/2019 (Rv. 654042 - 01)Società - Attivo concordatario - Apporto di beni personali dei soci illimitatamente responsabili - Neutralità rispetto all'attivo - Esclusione - Conseguenze.
In tema di concordato preventivo, i beni personali dei soci illimitatamente responsabili (nella specie, di una s.a.s.) non entrano automaticamente nell'attivo concordatario; tuttavia, qualora i detti soci apportino i loro beni personali, questi non possono più essere considerati in modo neutrale rispetto all'attivo patrimoniale, specie ove provengano dalla liquidazione di beni sui quali grava un vincolo in favore di taluni creditori sociali, sicché il ricavato della loro liquidazione deve essere destinato al soddisfacimento dei creditori prelatizi, secondo il giudizio comparativo richiesto dall'art. 160, comma 2, l. fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13391 del 17/05/2019 (Rv. 654042 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_085, Cod_Civ_art_2745, Cod_Civ_art_2746, Cod_ Civ_art_2784, Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_2313 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 2664 del 30/01/2019 (Rv. 652683 - 01)Concordato fallimentare - Interventi di sostegno pubblico in forma di concessione di garanzia - Privilegio ex art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123 del 1998 - Sussistenza - Ragioni.
In sede fallimentare, gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch'essi del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 2664 del 30/01/2019 (Rv. 652683 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2745 …...
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - efficacia - in genere - del privilegio speciale rispetto al pegno ed alle ipoteche - certalex – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17141 del 17/08/2016Contratto preliminare trascritto - Mancata esecuzione - Privilegio speciale sul bene immobile in favore del credito del promissario acquirente - Prevalenza sull'ipoteca, ai sensi dell'art. 2748, comma 2, c.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenza in caso di fallimento del promittente venditore e di scioglimento del contratto ad opera del curatore fallimentare - Credito assistito da ipoteca iscritta prima della trascrizione del preliminare - Prevalenza.
Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell'art. 2775 bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis c.c., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'art. 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dall'art. 2748, comma 2, c.c., e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell'art. 72 l.fall.), il conseguente credito del promissario acquirente, benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17141 del 17/08/2016
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19792 del 05/10/2015Fallimento del datore di lavoro - Risarcimento del danno da omissione contributiva per previdenza complementare - Natura previdenziale e non retributiva di detti contributi - Conseguenze in sede di insinuazione al passivo del credito - Esclusione del privilegio - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19792 del 05/10/2015
Previdenza (assicurazioni sociali) - forme integrative e complementari di sicurezza sociale - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19792 del 05/10/2015
I contributi dovuti dal datore di lavoro per la previdenza complementare (nella specie, a titolo di indennità di premorienza Fonchim, prevista dal c.c.n.l. del settore chimico-farmaceutico a partire dall'1 gennaio 2007), originando da un rapporto contrattuale diverso da quello di lavoro subordinato e non essendo legati a quest'ultimo da nesso di corrispettività, hanno natura esclusivamente previdenziale e non retributiva, sicché non concorrono a determinare la base di calcolo del trattamento di fine rapporto né, tantomeno, rientrano tra le forme di previdenza e assicurazione obbligatoria. Ne consegue che, in caso di omesso versamento contributivo, il credito risarcitorio insinuato al passivo del fallimento del datore di lavoro non è assistito da privilegio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19792 del 05/10/2015
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responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - efficacia - del privilegio speciale rispetto al pegno ed alle ipoteche - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17270 del 30/07/2014Contratto preliminare trascritto - Mancata esecuzione - Privilegio speciale sul bene immobile in favore del credito del promissario acquirente - Prevalenza sull'ipoteca, ai sensi dell'art. 2748, secondo comma, cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in caso di fallimento del promittente venditore e di risoluzione del contratto ad opera del curatore fallimentare - Credito assistito da ipoteca iscritta prima della trascrizione del preliminare - Prevalenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17270 del 30/07/2014
Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell'art. 2775 bis cod. civ.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis cod. civ., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell'art. 2748 cod. civ., e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell'art. 72 della legge fall.), il conseguente credito del promissario acquirente - nella specie, avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare - benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17270 del 30/07/2014
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obbligazioni adempimento - pagamento - imputazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9648 del 06/05/2014Pluralità di debiti verso ente previdenziale - Pagamento parziale - Imputazione a deconto delle sanzioni civili piuttosto che del capitale - Ragione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9648 del 06/05/2014
In tema di imputazione di pagamento, qualora un datore di lavoro abbia una pluralità di debiti verso un ente previdenziale, il pagamento parziale va imputato alla estinzione del debito relativo alle sanzioni civili, in quanto credito meno garantito, piuttosto che al capitale rappresentato dalle contribuzioni omesse, poiché il primo è assistito da un privilegio, per ordine di soddisfazione e per entità dell'importo coperto, pari a metà (artt. 2754 e 2778 n. 8 cod. civ.), suvvalente rispetto al secondo, assistito da privilegio di grado poziore e per l'intero importo (artt. 2753 e 2778 n. 1 cod. civ.).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9648 del 06/05/2014
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