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accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - notifica - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018

Mediante ufficiale giudiziario ovvero con invio diretto della raccomandata - Disciplina applicabile - Conseguenze.

In tema di notifica degli atti impositivi, se la stessa avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, mentre, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018