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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta – Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 27290 del 17/11/2017

In genere tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - in genere - Cessione d'azienda - Effetti sull'imposizione di registro - Attitudine potenziale all'esercizio dell'attività d'impresa - Sufficienza - Fattispecie

Ai fini della qualificazione di un negozio quale cessione di azienda - assoggettabile ad imposta di registro anziché ad IVA – non occorre che il complesso ceduto permetta l’esercizio attuale dell’attività di impresa, essendo sufficiente la sua potenziale attitudine a tale esercizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto di non poter qualificare cessione di azienda il negozio avente ad oggetto la cessione di alcune centrali idroelettriche in quanto esso non poteva trasferire le relative concessioni amministrative di derivazione idrica).

Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 27290 del 17/11/2017