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Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13534 del 30/05/2018

Assorbimento - Nozione - Distinzioni - Fattispecie.

La figura del cd. assorbimento ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente – rispetto alla quale la questione assorbita si pone in rapporto di esclusione -, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno. E', invece, configurabile l'assorbimento in senso improprio quando la decisione cd. assorbente comporta una pronuncia, sulla quale si forma il giudicato, anche sulla questione assorbita, in quanto ad essa legata da un rapporto di implicazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto erroneamente assorbita la domanda di garanzia proposta dall'appaltatore - convenuto dalla committente per il risarcimento del danno conseguente ai vizi dell'opera - nei confronti del produttore di materiali utilizzati per l'esecuzione della stessa, a seguito di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione in relazione alla domanda risarcitoria).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13534 del 30/05/2018