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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato – Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11575 del 11/05/2018

Sentenza Consiglio di Stato - Termine lungo per impugnare in Cassazione – Ultrattività della disciplina previgente – Condizioni – Applicabilità dell’art. 327 c.p.c. – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.

In tema di impugnazioni delle sentenze del Consiglio di Stato, l'art. 2 dell'allegato 3 del codice del processo amministrativo, recante le disposizioni transitorie, prevede l'ultrattività della disciplina previgente – ivi compreso il termine lungo di un anno per proporre ricorso per cassazione – esclusivamente per i termini che sono in corso alla data della sua entrata in vigore; né può invocarsi l'art. 327 c.p.c., come modificato dall'art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009, essendo esclusivamente applicabili le norme di settore che regolano le impugnazioni delle sentenze del giudice amministrativo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza del Consiglio di Stato, essendo al momento del deposito del provvedimento già entrato in vigore l'art. 92, comma 3, del codice del processo amministrativo, ed il conseguente termine lungo di sei mesi).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11575 del 11/05/2018