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Giudizio civile e penale (rapporto) - pregiudizialità - sospensione del processo civile - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11688 del 14/05/2018

Presupposti - Contemporanea pendenza dei due processi - Avvenuto esercizio dell'azione penale - Necessità - Sospensione disposta sulla base di una denuncia e dell'apertura delle relative indagini preliminari - Esclusione - Fattispecie.

La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da un avvocato avverso l'ordinanza con la quale il giudice civile aveva sospeso il giudizio relativo all'accertamento di un suo credito professionale sul presupposto della mera presentazione, dalla parte patrocinata, di una querela di falso relativa alla sottoscrizione della "procura ad litem").

 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11688 del 14/05/2018