Skip to main content

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - forma e contenuto - indicazione dei motivi e norme di diritto provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018

Denuncia del vizio di omessa pronuncia - Riferimento univoco alla nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, c.p.c. - Sufficienza - Deduzione di mancanza o insufficienza della motivazione o di violazione di legge - Inammissibilità della censura.

Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018