Skip to main content

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4731 del 28/02/2018

Domanda restitutoria - Giurisdizione ai sensi del Regolamento CE n. 44/2001 - Obbligazione "ex contractu" - Foro del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l’obbligazione - Applicabilità - Fattispecie.

Il giudice al quale spetta la giurisdizione sulla domanda proposta nei confronti di società estera, di restituzione delle somme già versate in dipendenza di un contratto successivamente sciolto, va individuato, trattandosi di obbligazione "ex contractu", ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del Reg. CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, sulla base del criterio generale del foro del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda avanzata dall'attrice avente sede in Italia, di restituzione del deposito cauzionale versato prima dello scioglimento, per effetto dell'art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999, di un contratto di leasing).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4731 del 28/02/2018