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Procedimento civile - notificazione - alle persone giuridiche - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30882 del 22/12/2017

Notifica persone giuridiche - Consegna dell'atto alla persona fisica che la rappresenta - Modalità alternative - Consegna presso la sede della società o con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. - Condizioni - Notificazione tramite servizio postale - Possibilità.

Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - In genere.

In tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145, comma 1, c.p.c, nel testo dettato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c, dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c.

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 30882 del 22/12/2017