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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 26147 del 03/11/2017

Regolamento CE n. 44 del 2001 - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 5, n. 1), del regolamento CE n. 44 del 2001, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita e in caso di pluralità di convenuti gli stessi possono essere citati davanti al giudice del luogo in cui uno di essi è domiciliato ai sensi dell'art. 6, n. 1), del medesimo regolamento.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice italiano con riferimento al diritto di restituzione azionato in forza della dichiarazione autografa sottoscritta dal debitore, essendo in Italia il domicilio della creditrice, luogo di adempimento dell'obbligazione restitutoria, derivante da contratto, per la quale era stata consegnata somma di denaro a fronte della dazione in garanzia di un appartamento e parimenti è stata ritenuta la giurisdizione del giudice italiano riguardo all'azione di simulazione e all'azione revocatoria, essendo state proposte anche nei confronti della parte domiciliata in Italia).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 26147 del 03/11/2017