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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 26149 del 03/11/2017

Controversia sulla legittimità di ritenute assicurativo-previdenziali - Giurisdizione tributaria - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Sono devolute alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, le controversie concernenti la legittimità delle trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, trattandosi di materia previdenziale alla quale è del tutto estranea la giurisdizione tributaria, mancando del tutto un atto qualificato, rientrante nelle tipologie di cui all’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992 o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario. (Nella fattispecie, la S.C. ha così regolato la giurisdizione in un’ipotesi in cui il giudice del lavoro, a seguito di un’opposizione a precetto proposta dal datore di lavoro contro l'esecuzione minacciata dal lavoratore per il pagamento della differenza tra la somma lorda oggetto di un verbale conciliativo e la somma effettivamente versata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, aveva declinato la propria giurisdizione, ritenendo la causa interamente devoluta alla giurisdizione tributaria, incluso il capo di domanda relativo alle spese di precetto).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 26149 del 03/11/2017