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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017

Deduzione di censure o di questioni nuove non rilevabili di ufficio, o specificazione, integrazione o ampliamento dei motivi originari del ricorso - Ammissibilità - Esclusione - Querela di falso proposta nel giudizio di cassazione - Irritualità.

Nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso, sicché è irrituale la querela di falso proposta in detta sede.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017