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Previdenza (assicurazioni sociali) - prescrizione - di contributi - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21058 del 11/09/2017

Sospensione della prescrizione del credito contributivo ex art. 38 comma 7 l. n. 289 del 2002 - Limitazione alle omissioni contributive dell'anno 1998 risultanti dall'estratto contributivo - Estensione alle omissioni oggetto di verbale di accertamento - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali, la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 38, comma 7, della l. n. 289 del 2002 non può essere estesa ai casi di omissione contributiva accertata a seguito di accertamento ispettivo, ma opera limitatamente ai contributi dovuti per l’anno 1998, quali risultanti dall’estratto contributivo inviato a ogni assicurato ai sensi dell’art. 1, comma 6, della l. n. 335 del 1995; detta sospensione concerne infatti il termine connesso alla denuncia che il lavoratore destinatario dell'estratto può presentare allo scopo di raddoppiare i termini prescrizionali di cui all'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995 ed è stata introdotta per ovviare agli inconvenienti derivanti dai ritardi nell’accredito della contribuzione per l’anno 1998, a seguito dell’istituzione dell’obbligo di presentazione, per opera dell’art. 4 del d. lgs. n. 241 del 1997, della dichiarazione unica modello 770 anche ai fini dei contributi dovuti all’Inps e dei premi dovuti all’Inail.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21058 del 11/09/2017