Procedimento civile - notificazione - a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 19012 del 31/07/2017

Disciplina ex art. 143 c.p.c. - Presupposti - Mera ignoranza del luogo di trasferimento - Insufficienza - Indagini - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Attestazioni relative alla attività svolta dall'ufficiale giudiziario - Efficacia probatoria fino a querela di falso - Limiti.

I presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. A tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 19012 del 31/07/2017