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Prescrizione civile - termine - computo dei termini - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13406 del 26/05/2017

Acquisto di un diritto - Computo del tempo - Criterio generale dettato in tema di prescrizione estintiva - Applicabilità - Termini annuali - Computo - Modalità - Fattispecie in materia previdenziale.

Sebbene dettata in tema di prescrizione estintiva, la regola di cui all’art. 2963, comma 2, c.c. - che esclude la computabilità del giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e stabilisce che la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale - costituisce un criterio generale per il computo del tempo e si applica anche in relazione al termine stabilito per l'acquisto di un diritto. Da tale regola, integrata con quella secondo cui i termini ad anno si computano secondo il calendario comune, non “ex numero” ma “ex nominatione dierum”, consegue che la scadenza di detto termine si ha all'ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il relativo fatto si è verificato. (Nella specie, la S.C. ha dato applicazione al principio in tema di termine decennale per la revisione della rendita di cui all’art. 83, comma 8, del d.P.R. n. 1124 del 1965).

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13406 del 26/05/2017