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contratti in genere - contratto complesso o innominato o misto Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 16850 del 07/07/2017

"Factoring" - Definizione - Contratto atipico - Nucleo negoziale fondamentale - Cessione dei crediti di un imprenditore ad un altro - Criteri di remunerazione del "factor".

Il "factoring" è un contratto atipico complesso, il cui nucleo fondamentale prevede sempre un accordo in forza del quale un'impresa specializzata (il “factor”) si obbliga ad acquistare (“pro soluto” o “pro solvendo”), per un periodo di tempo determinato e rinnovabile salvo preavviso, la totalità o una parte dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare. Il "factor" paga all'imprenditore i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che costituisce il corrispettivo dell'attività da esso prestata, oppure gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti, nel qual caso spettano al "factor", oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 16850 del 07/07/2017