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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10272 del 26/04/2017

Censura per violazione dell’obbligo di sospensione del processo tributario per proposizione di querela di falso - “Error in procedendo” - Configurabilità - Esame diretto degli atti nei quali la questione è stata proposta in giudizio - Presupposti - Riproduzione degli atti indicati nei loro esatti termini - Necessità - Fondamento.

L'esame degli atti del giudizio di merito da parte del giudice di legittimità, ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, sicché, laddove sia denunciata la violazione dell'obbligo di sospendere il processo tributario, a seguito della proposizione di querela di falso contro le relazioni di notificazione degli atti impositivi impugnati, è necessario che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, il testo della querela di falso ed il verbale di udienza relativo al suo deposito davanti al giudice che non ha disposto la sospensione del processo.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10272 del 26/04/2017