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Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificita' - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 4695 del 23/02/2017

Portata – Simmetria con il contenuto della motivazione della decisione impugnata – Necessità.

In tema di giudizio d’appello - che non è un “iudicium novum”, ma una “revisio prioris instantiae” - il requisito della specificità dei motivi dettato dall’art. 342 c.p.c., (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche apportategli dall’art. 54, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell’atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l’impianto motivazionale del giudice di prime cure.

Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 4695 del 23/02/2017