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Spese giudiziali civili - liquidazione - Cass. n. 18167/2015

Applicazione del d.m. n. 140 del 2012 - Mancata indicazione dell'aliquota applicata - Presunzione di applicazione dei valori medi - Insussistenza - Liquidazione contenuta entro i limiti, minimo e massimo, della tariffa - Sufficienza - Vincolatività dei limiti tariffari - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18167 del 16/09/2015

Nel caso di liquidazione delle spese processuali sulla base delle tariffe approvate con il d.m. n. 140 del 2012, in difetto di specifica indicazione, non può presumersi che la somma liquidata sia stata parametrata dal giudice ai valori medi, rilevando unicamente che la liquidazione sia contenuta entro i limiti, massimo e minimo, delle tariffe medesime, peraltro nemmeno vincolanti, come si desume dall'art. 1, comma 7, del menzionato decreto.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18167 del 16/09/2015

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

18167

2015