Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Impugnazione dei provvedimenti - Modalità.
Il sistema delle impugnazioni in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore si ricostruisce nel senso che il decreto di inammissibilità, emesso all'esito della verifica preliminare e senza contraddittorio, è reclamabile innanzi al tribunale in composizione collegiale, non essendo ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, in quanto il provvedimento non ha carattere decisorio, perché non pronunciato su diritti contrapposti; i decreti emessi in esito al reclamo avverso il diniego di omologazione, ovvero avverso l'avvenuta omologazione, sono suscettibili di ricorso straordinario per cassazione, configurandosi, in tali ipotesi, una decisione su diritti soggettivi contrapposti, resa in esito al contraddittorio tra le parti; la sentenza di diniego di omologa, emessa successivamente all'accesso alla procedura, è reclamabile, ex art. 51 c.c.i.i., davanti alla corte di appello, il cui provvedimento conclusivo è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 51, comma 3, c.c.i.i.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11225 del 27/04/2026 (Rv. 677902 - 01)
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