Fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - domanda - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30725 del 21/11/2025 (Rv. 677069-01)
Accertamento del credito nei confronti del debitore fallito - Devoluzione alla competenza esclusiva del giudice delegato - Sussistenza - Conseguenze - Domanda in sede extrafallimentare Inammissibilità - Rilevabilità d’ufficio anche nel giudizio di cassazione - Sussistenza - Limiti.
L'accertamento di un credito nei confronti del debitore fallito è devoluto, ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall., alla competenza esclusiva del giudice delegato e, qualora la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, salvo che si sia formato il giudicato interno, allorché il giudice abbia comunque pronunciato sulla domanda di condanna nei confronti del fallimento e la nullità derivante dal vizio procedimentale non sia stata dedotta come motivo di gravame.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30725 del 21/11/2025 (Rv. 677069-01)
