Azione ex art. 44 l. fall. - Proposizione - Previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28 del 2010 - Necessità - Esclusione - Ragioni.
La proposizione dell'azione volta a far dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., degli atti di disposizione compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, d.lgs. n. 28 del 2010, non vertendo sulla qualificazione e sull'attribuzione di diritti reali e avendo, invece, natura personale, essendo finalizzata a perseguire il solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale posto in essere dal debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29432 del 06/11/2025 (Rv. 676869-01)