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Qualità di parte del commissario giudiziale – Cass. n. 40483/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Giudizio di omologazione - Qualità di parte del commissario giudiziale - Esclusione - Conseguenze.

 

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale, pur dovendo partecipare al procedimento (attraverso la comparizione all'udienza camerale, la costituzione in giudizio e il deposito di un parere motivato) e pur essendo destinatario della comunicazione del decreto conclusivo (perché possa darne notizia ai creditori), conserva la posizione giuridica di ausiliario del giudice e non diviene parte in senso sostanziale, non essendo portatore di specifici interessi da far valere, in sede giurisdizionale, in nome proprio o in veste di sostituto processuale della massa dei creditori, con la conseguenza che non è abilitato all'esercizio di azioni ed è privo della legittimazione a proporre ricorso o a presentare controricorso davanti alla Corte di cassazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 40483 del 16/12/2021 (Rv. 663532 - 01)

 

Corte

Cassazione

40483

2021