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Azione nei confronti dei terzi sub-acquirenti dall'avente causa del fallito – Cass. n. 40872/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - in genere - Azione nei confronti dei terzi sub-acquirenti dall'avente causa del fallito - Natura - Revocatoria ordinaria - Presupposti - Revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto compiuto dal fallito - Qualificazione della domanda - Mancata precisazione da parte del curatore - Irrilevanza.

 

L'azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 66, comma 2, l.fall., nei confronti dei terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, pur presupponendo l'esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto dispositivo posto in essere dal fallito, che è all'origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente dichiarazione d'inefficacia di tale atto, è una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento, presupponendo l'accertamento della mala fede dell'acquirente, rende irrilevante, in presenza di tale accertamento, la mancata precisazione da parte del curatore del tipo di azione che ha inteso esercitare, rientrando nel potere - dovere di qualificazione giuridica spettante al giudice la riconduzione della domanda all'art. 2901 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 40872 del 20/12/2021 (Rv. 663469 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_112

 

Corte

Cassazione

40872

2021