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Credito del professionista per attività di assistenza e consulenza – Cass. n. 42093/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Concordato preventivo - Credito del professionista per attività di assistenza e consulenza - Prededucibilità - Condizioni - Dichiarazione d'inammissibilità della domanda di concordato - Esclusione.

 

In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 42093 del 31/12/2021 (Rv. 663508 - 01)

 

Corte

Cassazione

42093

2021