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Successiva apertura della procedura di concordato preventivo – Cass. n. 31013/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - in genere - Cartella di pagamento - Successiva apertura della procedura di concordato preventivo - Conseguenze - Nullità della cartella - Esclusione - Quiescenza - Durata.

 

Nel caso di notificazione di una cartella di pagamento prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, la successiva apertura della procedura concordataria non comporta la nullità della cartella ma l'improseguibilità dell'esecuzione, in ragione dello stato di quiescenza che si determina per effetto della proposizione della domanda concordataria, e tale quiescenza è destinata a protrarsi sino a quando il decreto di omologazione sia divenuto definitivo, per poi cessare con la riespespansione della facoltà del creditore di ridare impulso all'iniziativa già intrapresa.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 31013 del 02/11/2021 (Rv. 662786 - 01)

 

Corte

Cassazione

31013

2021