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Domanda di concordato preventivo cd. con riserva – Cass. n. 33594/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Domanda di concordato preventivo cd. con riserva - Scritture contabili obbligatorie - Messa a disposizione del Tribunale o del commissario giudiziale ex art. 161, comma 6, l.fall. - Dopo la concessione del termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione - Necessità.

 

In caso di domanda di concordato preventivo, presentata ai sensi del sesto comma dell'art. 161 l.fall., le scritture contabili che l'imprenditore è obbligato per legge a tenere devono da lui essere messe a disposizione del tribunale e del commissario giudiziale eventualmente nominato, in applicazione della norma appena richiamata, solo dopo l'assegnazione giudiziale del termine per il deposito della proposta di concordato, del piano e dei documenti, di cui al secondo e terzo comma del medesimo art. 161 l.fall.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33594 del 11/11/2021 (Rv. 663104 - 03)

 

Corte

Cassazione

33594

2021