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Mancata omologazione del concordato seguita da dichiarazione di fallimento – Cass. n. 33364/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Mancata omologazione del concordato seguita da dichiarazione di fallimento - Liquidazione del compenso del commissario giudiziale - Potere del tribunale competente sulla regolazione del concorso - Sussistenza - Fondamento.

 

In tema di procedure concorsuali, il rinvio disposto dall'art. 165, comma 2, l.fall. all'art. 39 della medesima legge, il cui terzo comma prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga al termine della procedura, comporta che alla liquidazione del compenso invocato dal commissario giudiziale di un concordato preventivo ammesso, non giunto alla sua omologazione per il mancato raggiungimento delle necessarie maggioranze dei creditori ex art. 177 l.fall. e seguìto da dichiarazione di fallimento del debitore proponente la domanda concordataria, debba provvedere il tribunale quale giudice del concordato predetto, e non il giudice delegato del fallimento consecutivo.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 33364 del 11/11/2021 (Rv. 663103 - 01)

 

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Cassazione

33364

2021