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Cessione del credito al TFR prima della dichiarazione di fallimento – Cass. n. 34050/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Dipendente del fallito - Cessione del credito al TFR prima della dichiarazione di fallimento - Ammissione al passivo del cessionario per il credito al TFR maturato - Legittimità - Condizioni - Fondamento.

 

La società che, prima della dichiarazione di fallimento, abbia ricevuto in pegno il credito relativo al TFR di un lavoratore, può conseguire l'ammissione al passivo in riferimento al quantum maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, dal momento che la accumulazione progressiva del TFR, secondo criteri predeterminati, esplica i suoi effetti nel senso di rendere certo ed esigibile il relativo credito, alla condizione che, al momento della decisione, sia avvenuta l'interruzione del rapporto di lavoro, sorgendo solo da tale data il diritto del lavoratore a percepire il menzionato trattamento.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 34050 del 12/11/2021 (Rv. 663269 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2120

 

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Cassazione

34050

2021