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Riflesso negativo sul patrimonio del fallito o indebita alterazione delle regole – Cass. n. 36029/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - Azione revocatoria fallimentare - Riflesso negativo sul patrimonio del fallito o indebita alterazione delle regole della "par condicio creditorum" - Necessità - Fattispecie.

 

Il presupposto indispensabile per l'utile esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., o ex art. 67, comma 2 l.fall., è costituito dal fatto che l'atto revocando abbia avuto un riflesso negativo sul patrimonio del fallito o abbia comunque indebitamente alterato le regole della "par condicio creditorum" a fronte dell'insolvenza del debitore. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto non revocabile l'accredito su di un conto corrente scoperto di un importo concesso al debitore da una banca a titolo di mutuo, ad estinzione e in sostituzione di un precedente credito chirografario di pari entità della stessa banca.)

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36029 del 22/11/2021 (Rv. 663281 - 01)

 

Corte

Cassazione

36029

2021