Skip to main content

Avviso di addebito e avviso di accertamento esecutivo – Cass. n. 33408/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Avviso di addebito e avviso di accertamento esecutivo ex artt. 29 e 30 d.l. n. 78 del 2010 - Idoneità in funzione dell'insinuazione al passivo - Notifica - Necessità - Esclusione - Produzione dell'estratto di ruolo - Sufficienza.

 

Ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 33408 del 11/11/2021 (Rv. 662698 - 01)

 

Corte

Cassazione

33408

2021