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Fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà della parte incorsa in decadenza – Cass. n. 22342/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Procedimento di opposizione all'esclusione dallo stato passivo fallimentare - Rimessione in termini - Presupposti - Fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà della parte incorsa in decadenza - Immediatezza della reazione di quest'ultima - Fattispecie.

 

La rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., applicabile anche nell'ambito del procedimento di opposizione all'esclusione dallo stato passivo fallimentare, ex artt. 98 ss. della l. fall., quale istituto che dà attuazione ai principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, richiede la verifica della ricorrenza di due elementi e, cioè, dell'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima e dell'immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva escluso la decadenza del curatore fallimentare dall'eccezione di compensazione rispetto ad altro maggior credito vantato dall'opponente, sul rilievo che l'impedimento ad una tempestiva costituzione addotto dal curatore medesimo, consistente in un disguido informatico, non risultava coniugabile né con il caso fortuito né con l'insuperabilità oggettiva dell'asserito ostacolo - ben potendo essere utilizzati altri mezzi per sottoporre al G.D. l'istanza di autorizzazione alla costituzione - e che l'inazione di costui si era protratta per ben cinque mesi dall'asserito impedimento).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22342 del 05/08/2021 (Rv. 661991 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153 com. 2, Cod_Civ_art_1242

 

Corte

Cassazione

22342

2021