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Insinuazione al passivo - Domanda ultratardiva ammissibile – Cass. n. 12336/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Insinuazione al passivo - Domanda ultratardiva ammissibile - Successiva domanda ultratardiva - Inammissibilità - Tempo trascorso - Valutazione discrezionale del giudice - Fattispecie.

In tema di insinuazione allo stato passivo, allorché il creditore abbia presentato una domanda ultratardiva, giudicata ammissibile da parte del tribunale per l'ignoranza dell'apertura del fallimento dovuta alla mancanza dell'avviso di cui all'art. 92 l.fall., la successiva domanda ultratardiva, con la quale lo stesso creditore intenda far valere un credito ulteriore, dovrà essere dichiarata inammissibile, ove l'interessato non fornisca una diversa ragione giustificativa del ritardo e sia trascorso un lasso di tempo superiore a quello necessario per valutare l'opportunità di proporre l'istanza, secondo un criterio di ragionevolezza la cui applicazione è rimessa al giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo, con il quale il tribunale aveva ritenuto ingiustificato l’ulteriore periodo di tempo di circa due anni, trascorso fino alla seconda domanda di insinuazione ultratardiva).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12336 del 10/05/2021 (Rv. 661430 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_200, Dlgs_14_2019_art_208