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Formazione dello stato passivo - Insinuazione al passivo – Cass. n. 13767/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Insinuazione al passivo - Credito tributario - Prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella - Eccezione del curatore in sede di ammissione al passivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

L'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario e non già di quello tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13767 del 20/05/2021 (Rv. 661448 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2946, Cod_Civ_art_2953