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Formazione dello stato passivo - Insinuazione al passivo – Cass. n. 13207/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Insinuazione al passivo - Società fallita - Compenso spettante al sindaco - Eccezione di inadempimento del curatore - Valutazione - Criteri - Fattispecie.

Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare del credito da compenso professionale del sindaco non incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di avere agito con la prescritta diligenza, spettando, di contro, al curatore che sollevi l'eccezione d'inadempimento della prestazione di "facere", l'allegazione di uno specifico comportamento negligente e la doverosità della condotta non tenuta in relazione al mandato ricevuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di rigetto dell'opposizione allo stato passivo avanzata da un sindaco cui veniva genericamente imputata l'errata valutazione dell'incidenza di alcuni fatti).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13207 del 17/05/2021 (Rv. 661392 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2223, Cod_Civ_art_2334, Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_1460, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Civ_art_2697